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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4224/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/08/2023 che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 291-quater, primo e secondo comma, d.P.R. 23/01/1973 n.43 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Due principali censure: 1) violazione degli artt. 266 e ss. c.p.p. relativamente all'utilizzabilità delle intercettazioni (sarebbero state disposte per indagini su reati diversi - art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 - e non sarebbe stata iscritta a modello 21 per il reato di contrabbando, con conseguente illegittimità dell'uso delle captazioni); 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. e carenza della gravità indiziaria rispetto alla imputazione di associazione per delinquere (la fattispecie sarebbe in realtà un concorso di persone ex art. 110 c.p., e il contributo del ricorrente sarebbe stato occasionale e non indicativo di intraneità all'organizzazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni, rilevando la presenza dei decreti autorizzativi e delle proroghe anche per le ipotesi di reato oggetto dell'imputazione cautelare e sottolineando che, comunque, l'eventuale esclusione delle intercettazioni non lederebbe il giudizio complessivo, essendo presente un corredo probatorio grave e consistente (osservazioni, perquisizioni, sequestri, videoriprese, acquisizione liste di imbarco). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il giudice del riesame ha correttamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria per l'associazione finalizzata alla produzione e commercializzazione abusiva di tabacchi esteri, sulla base della pluralità e concordanza di elementi dimostrativi (attività organizzata, opificio clandestino in Bernate Ticino, ruolo logistico e disponibilità dell'immobile tramite la società ANFE Italy s.r.l.). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 291-quater d.P.R. 23/01/1973 n.43

    La norma è stata interpretata come applicabile alla fattispecie di associazione finalizzata al contrabbando e la Corte ha ritenuto provata, in via indiziaria, l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la produzione e commercializzazione di T.L.E.

  • artt. 266 e ss. c.p.p. (intercettazioni)

    La Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero utilizzabili perché v'erano decreti autorizzativi e proroghe che coprivano anche le ipotesi di reato oggetto della custodia cautelare; inoltre ha sottolineato che la eventuale espunzione delle captazioni non avrebbe compromesso il giudizio complessivo, data l'abbondanza di altri elementi probatori.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/1990

    Richiamate come reati per i quali erano state inizialmente disposte intercettazioni; la Corte ha valutato la regolarità dell'uso delle risultanze intercettive anche nel procedimento relativo al contrabbando tenuto conto dei decreti autorizzativi.

  • art. 273 c.p.p.

    La censura relativa alla nullità o carenza del provvedimento cautelare ex art. 273 è stata ritenuta infondata perché il giudice del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria per l'associazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'effetto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di € 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata per stabilire che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa; comunque è stata disposta la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la presenza e il contenuto dei decreti autorizzativi e delle eventuali proroghe quando si censura l'utilizzabilità delle intercettazioni: la loro assenza o irregolarità è la chiave per l'eventuale esclusione delle captazioni.
  • Anche se alcune fonti di prova (es. intercettazioni) fossero escluse, il giudizio sulla gravità indiziaria può reggere se esiste un corredo probatorio plurimo e concordante (osservazioni, perquisizioni, sequestri, videoriprese, documentazione logistica).
  • La qualificazione dell'illecito come associazione per delinquere richiede elementi che dimostrino organizzazione, strutturazione e continuità dell'attività criminale oltre al semplice accordo o concorso: il giudizio è valutato nel complesso degli indizi e dei ruoli concretamente svolti dai partecipanti.
  • La mera disponibilità di un immobile o la titolarità di una società possono integrare elementi sintomatici di partecipazione se connessi a compiti logistici e a un apporto concreto all'attività illecita; va valutata la rilevanza e la ripetitività dell'apporto.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): valutare il merito e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.

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