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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00466/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna di un imputato per avere reso dichiarazioni non veritiere ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 220 euro di multa. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) plurime violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la norma incriminatrice richiama espressamente l'art. 76 del medesimo decreto. Quanto al fatto di lieve entità, la sua esclusione è stata ritenuta giustificata dall'entità del reddito non dichiarato, determinante per il superamento della soglia di legge. Le doglianze sulle attenuanti generiche, sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e sulla recidiva sono state giudicate generiche o comunque già congruamente motivate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La norma incriminatrice punisce le dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini del patrocinio a spese dello Stato; l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude l'elemento soggettivo, poiché la disciplina richiamata è parte integrante della fattispecie.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e definisce il parametro reddituale rilevante per l'ammissione al beneficio.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata disattesa perché il fatto non era tenue in ragione dell'entità del reddito non dichiarato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata sulla base della non tenuità del danno causato.

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all'art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna di merito riguardava la falsa indicazione dei dati reddituali nella domanda per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore del dichiarante sulla nozione di reddito rilevante non esclude di per sé il dolo del reato di false dichiarazioni, quando la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina definitoria del requisito reddituale.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando l'omissione o falsità riguardi un dato reddituale decisivo e l'entità dell'omissione sia tale da incidere in modo apprezzabile sul superamento della soglia di legge.
  • Le censure su attenuanti generiche, attenuante del danno di speciale tenuità e recidiva devono misurarsi con una motivazione di merito non apparente; in cassazione non è sufficiente una mera reiterazione della richiesta di diverso apprezzamento.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo congruo sulla gravità concreta del fatto e sulla non tenuità del danno, il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiReati tributari
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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