Cassazione Penale, Ordinanza n. 34594/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito nella parte in cui non aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due reati contestati. Deduce violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che i fatti sarebbero stati uniti da un unico disegno criminoso valorizzando il contesto di commissione e la contiguità temporale. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, perché meramente assertivo e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la continuazione osservando che la sola contestualità non basta a dimostrare l'originaria unicità progettuale e che lo stato di ebbrezza dell'imputato era difficilmente compatibile con una pianificazione lucida, anche solo a grandi linee, dei due reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non si misurasse criticamente con la motivazione di merito e che la decisione della Corte territoriale fosse logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
Richiamato in relazione al vincolo della continuazione e all'identità del disegno criminoso tra più reati.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone la prova di una previa programmazione unitaria delle condotte criminose almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la mera contiguità temporale o la contestualità di commissione.
- Il vincolo della continuazione non può essere desunto da un generico programma di vita delinquenziale, ma richiede indicatori concreti della comune ideazione dei reati al momento della prima condotta.
- Tra contravvenzioni la continuazione è ravvisabile solo se l'elemento soggettivo comune è il dolo; non è configurabile quando le violazioni siano sorrette da colpa.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censura meramente assertive o riproduttive di doglianze già disattese sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Come è indicizzato
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