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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23541/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito, senza prospettare vizi deducibili in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per il reato di cui all'art. 377, comma 3, c.p., in relazione a minacce rivolte nel corridoio del Tribunale a un teste/vittima delle minacce. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva censure avverso la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, contestando in sostanza l'attendibilità delle dichiarazioni del teste e del sostituto procuratore presente alla scena, e proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto tali doglianze meramente fattuali e non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 377, comma 3, c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione giuridica del fatto ma ha contestato soltanto la ricostruzione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La deduzione di un'alternativa lettura delle risultanze probatorie non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione, se non si confronta con specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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