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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21471/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugna la sentenza della CTR che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento che ha aumentato la rendita catastale dello stabilimento industriale (cat. D1) passando da €72.540,00 a €215.818,46. Le censure principali erano: (i) l'inclusione, nella rendita, di forni, presse e impianti di fusione ritenuti amovibili e non essenziali/immobili per incorporazione; (ii) la pretesa che la dichiarazione DOCFA della società non fosse emendabile in giudizio; (iii) la mancata considerazione, da parte dell'Ufficio, della vetustà e obsolescenza degli impianti e l'assenza di applicazione di coefficienti di deprezzamento (l'Ufficio avrebbe impiegato il costo di ricostruzione a nuovo senza correggere in relazione alla vita utile), con conseguente eccessività dei valori accertati e violazione dell'onere probatorio dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sull'asserita preclusione all'emendabilità della dichiarazione DOCFA) e ha rigettato i motivi volti a contestare in via generale l'inclusione degli impianti nella rendita (motivi 2-6), confermando i principi giurisprudenziali secondo cui per gli opifici in cat. D concorrono alla rendita anche gli impianti fissi idonei a costituire un unico bene complesso e gli elementi aventi carattere di stabilità/immobiliarità. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo con riferimento all'accertamento estimativo: ha censurato l'ufficio per non aver adeguatamente motivato e documentato la conformità del maggior valore accertato al parametro della stima diretta, e in particolare per non aver fornito prova che il valore attribuito tenesse conto (o non dovesse tenere conto) della vetustà e dell'obsolescenza alla data censuaria; di conseguenza la Corte ha parzialmente cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per nuovo esame sul profilo valutativo (con facoltà per il giudice di rinvio di decidere anche sulle spese).

Norme richiamate

  • R.D.L. 10.4.1939 n. 652 (conv. in L. 11.8.1939 n. 1249), artt. 4 e 5

    «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»; «ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio» (art.5)

    La Corte richiama tali norme per fondare la nozione catastale di unità immobiliare e per giustificare l'inclusione, nella rendita degli opifici, degli impianti che costituiscono elementi stabili e caratterizzanti l'unità immobiliare

  • Costituzione, artt. 53 e 97

    Richiamate nelle censure initiali: art.53 riguardante capacità contributiva e principi di imposizione; art.97 in tema di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (menzionati ma non ritenuti decisivi dalla Corte)

  • Codice civile, art. 812

    La nozione di "bene immobile per incorporazione" viene ricondotta al combinato disposto tra normativa catastale e art.812 c.c., per valutare quando impianti e macchinari possano essere considerati immobili ai fini catastali

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    «Nelle more dell'attuazione ... l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 ...»

    Normativizza l'indirizzo della circolare 6/2012 disponendo che nella stima catastale siano incluse le componenti impiantistiche strutturalmente connesse che assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    «Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell'unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione»

    Fornisce istruzioni tecnico-estimative: include nel perimetro della stima catastale le parti impiantistiche strutturalmente connesse e richiama la valutazione dello stato attuale (vetustà/obsolescenza) alla data censuaria

  • D.P.R. 1142/1949, art. 28, comma 2

    «Il capitale fondiario ... si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti ... Qualora non sia possibile ... il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari»

    Consente l'uso del costo di ricostruzione come criterio sussidiario, ma impone l'applicazione di coefficienti di riduzione che tengano conto di vetustà e obsolescenza alla data censuaria

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016 ... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    Modifica successiva al biennio censuario di riferimento: stabilisce dal 2016 l'esclusione dei macchinari dalla stima diretta, ma non incide retroattivamente sull'accertamento relativo al periodo censuario dedotto nel caso di specie

  • Codice civile, art. 2697

    Riferimento alla disciplina dell'onere della prova: la Corte evidenzia che, quando l'Amministrazione disattende la proposta del contribuente, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la correttezza del valore accertato (es. che ha tenuto conto di deprezzamenti ove necessari)

Massime di principio

  • Per gli immobili classificati nel gruppo D (opifici), la rendita catastale può comprendere non solo le opere murarie ma anche gli impianti fissi e le componenti impiantistiche che, per essenzialità e stabilità/immobiliarità, concorrono a costituire un unico bene complesso (criterio di 'immobile per incorporazione').
  • La dichiarazione DOCFA resa dal contribuente è un elemento probatorio rilevante ma non vincola in via assoluta l'amministrazione o il giudice: può essere considerata come fatto significativo ma è emendabile e va valutata nel quadro probatorio complessivo.
  • Quando l'Amministrazione ricorre alla stima diretta usando il costo di ricostruzione a nuovo (criterio sussidiario), deve applicare coefficienti di riduzione adeguati per tenere conto della vetustà e dell'obsolescenza alla data censuaria; in mancanza, il valore accertato può essere censurato.
  • Se il contribuente contesta la valutazione amministrativa per eccessività in ragione di vetustà/obsolescenza, è utile che produca non solo considerazioni generiche ma anche dati e calcoli alternativi (es. vita utile residua, coefficiente di degrado, modalità di calcolo) o documentazione tecnica esplicita; tuttavia l'onere principale di provare la correttezza del maggior valore accertato rimane dell'Amministrazione.
  • La verifica giudiziale sulle caratteristiche di 'essenzialità' e 'fissità' degli impianti è in buona parte di merito (fatto): i giudici di merito hanno ampia discrezionalità, salvo che la motivazione sia assente o manifestamente contraddittoria.
  • In casi analoghi è opportuno, prima della contestazione giudiziale, documentare con fatture, libro cespiti, contratti di leasing, perizie tecniche e calcoli di deprezzamento riferiti alla data censuaria; l'Amministrazione, se usa tali documenti, deve dimostrare come li ha trasformati nella stima e se ha tenuto conto di vetustà/obsolescenza

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