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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28436/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che la pretesa fiscale fosse identica a quella già oggetto di altro atto impositivo pendente davanti ad altro giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'eccezione di duplicazione d'imposta era nuova in appello perché non proposta in primo grado; con il secondo ha denunciato omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., del fatto che l'Ufficio aveva emesso un provvedimento di autotutela parziale sull'avviso successivo, correggendo gli errori ed escludendo gli importi già oggetto del primo avviso; con il terzo motivo, non ulteriormente specificato nel testo, ha formulato un'ulteriore censura poi dichiarata assorbita. La società ha resistito con controricorso, proponendo anche eccezioni di inammissibilità del ricorso, disattese dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario sono inammissibili in appello le eccezioni nuove non proposte in primo grado; la CTR non può esaminare una questione di duplicazione d'imposta introdotta per la prima volta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È censurabile in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, quale il provvedimento di autotutela parziale che corregge l'atto impositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una eccezione non dedotta nel giudizio di primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello, pena l'inammissibilità della questione.
  • L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di un fatto storico decisivo specificamente allegato e risultante dagli atti integra vizio censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Quando l'amministrazione deduce in ricorso l'esistenza negli atti processuali di un provvedimento di autotutela che incide sulla pretesa fiscale, il giudice di merito deve esaminarlo e valutarne gli effetti sulla validità o sull'estensione dell'accertamento.
  • Se un motivo di ricorso viene accolto e rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, queste ultime restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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