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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24762/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dalla società resistente per ottenere il rilascio di un fondo acquistato in sede esecutiva e concesso in affitto a terzi, assumendo che il ricorrente lo occupasse senza titolo, oltre che per il risarcimento del danno parametrato ai canoni che avrebbe potuto percepire. Il convenuto ha contestato la validità della notifica dell'atto introduttivo, ha chiesto la rimessione in termini e ha svolto domanda riconvenzionale di usucapione del terreno. Successivamente, avendo proposto separatamente un altro giudizio per far accertare l'usucapione del medesimo bene, il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra quel giudizio e il precedente giudizio d'appello sulla stessa domanda, disponendo la cancellazione dal ruolo. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento necessario di competenza, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che al momento dell'ordinanza non vi fossero due cause pendenti con il medesimo oggetto tra le stesse parti, poiché nel primo procedimento la domanda di usucapione era stata dichiarata tardiva e inammissibile, senza esame di merito, e nel giudizio di appello sarebbe intervenuta rinuncia alla domanda di usucapione, con conseguente sopravvivenza della sola causa introdotta successivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza perché l'ordinanza impugnata aveva deciso solo sulla litispendenza/competenza, ma ha respinto il ricorso nel merito. Ha affermato che, al momento della declaratoria di litispendenza, la domanda di usucapione risultava ancora proposta sia nel giudizio d'appello sia nel separato giudizio instaurato successivamente, e che non era stata provata una valida rinuncia agli atti o all'azione idonea a far venir meno la pendenza della prima causa. In particolare, non risultava una chiara dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., né un'abdicazione inequivoca alla domanda di usucapione; la mera evocazione, nelle note di udienza, della possibilità di coltivare la domanda nel separato procedimento non valeva come rinuncia. Di conseguenza, la litispendenza era stata correttamente dichiarata e il procedimento successivo correttamente cancellato dal ruolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza sussiste quando, al momento della decisione, sono pendenti due cause tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto; il ricorso è infondato perché la prima domanda di usucapione non risultava estinta o validamente abbandonata.

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede una dichiarazione della parte o del suo procuratore speciale; non basta un generico riferimento processuale o una mera volontà desumibile indirettamente.

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti del rigetto, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 47 c.p.c.

    È stato proposto il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che ha dichiarato la litispendenza.

  • art. 171 ter c.p.c.

    Richiamato solo nel contesto delle difese svolte nel secondo giudizio.

  • art. 127 ter c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle note scritte sostitutive dell'udienza.

Massime di principio

  • La litispendenza può essere dichiarata anche tra giudizi pendenti in gradi diversi, purché al momento della pronuncia siano ancora entrambi pendenti e non sia intervenuta estinzione o valida rinuncia della prima causa.
  • La riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti in un giudizio successivo è preclusa quando la domanda risulti ancora pendente nel giudizio anteriore, anche se in quel giudizio sia stata contestata la sua ammissibilità o tempestività.
  • La rinuncia agli atti del giudizio, ai fini dell'estinzione della causa, deve essere espressa in modo chiaro e provenire dalla parte o da un procuratore speciale; non è sufficiente un comportamento processuale ambiguo o una mera affermazione difensiva non univoca.
  • La rinuncia alla domanda, diversa dalla rinuncia agli atti, deve risultare con chiarezza dalla volontà della parte e dagli atti processuali; in difetto, la domanda continua a ritenersi pendente e idonea a fondare la litispendenza.
  • Chi invoca l'avvenuta rinuncia o l'estinzione della domanda già proposta deve allegare e dimostrare in modo puntuale il relativo atto o verbale processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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