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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32239/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova che, in esecuzione dell'accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di 1 anno e 6 mesi e 300 euro di multa per i reati contestati (artt. 110, 624‑bis, 625 e 61, n. 5, c.p.) e ha revocato la sospensione condizionale di una precedente pena (4 mesi e 200 euro di multa). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163 e 164 c.p., sostenendo che, posto che la somma delle pene non supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p., non poteva operare un'automatica revoca della sospensione e che il giudice avrebbe dovuto valutare la concedibilità di una nuova sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato nella parte in cui la sentenza impugnata ha revocato la sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto che la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. (per la commissione di un nuovo reato nel quinquennio) non sia automatica ma discrezionale: il giudice deve valutare concretamente se siano venuti meno i presupposti che giustificarono la precedente prognosi favorevole di astensione dal delinquere. Nella fattispecie la Corte d'appello si è limitata a un richiamo generico alla norma e all'epoca della precedente sentenza, senza effettuare l'analisi concreta sulla persistenza dei requisiti di meritevolezza; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla questione della revoca della sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata resa in conformità alla richiesta delle parti ai sensi di questa norma (accordo tra parti), ma anche in tale ipotesi il giudice che revoca la sospensione deve motivare adeguatamente la revoca

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    La sentenza è stata resa ai sensi di questa disposizione procedurale; ciò non esime però il giudice dall'obbligo di adeguata motivazione quando decide sulla revoca della sospensione condizionale

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale in caso di commissione di un nuovo reato entro il quinquennio; la Corte interpreta che tale ipotesi non determini automaticamente la revoca, ma richiede apprezzamento discrezionale e motivato sul venir meno delle condizioni che avevano giustificato la sospensione

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, se la pena complessiva non supera i limiti di legge, non dovrebbe operare un automatismo nella revoca; la Corte osserva che anche in presenza di limiti di pena compatibili va comunque valutata la persistenza dei presupposti di meritevolezza

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al cumulativo o coordinamento delle pene; la decisione impugnata doveva considerare l'assetto complessivo delle pene ma, soprattutto, motivare la revoca in termini concreti

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p. per la commissione di un nuovo reato entro il quinquennio non è automatica: il giudice ha un potere discrezionale che richiede motivazione sull'effettivo venir meno dei presupposti (meritevolezza/prognosi favorevole) che avevano giustificato la prima concessione.
  • La mera indicazione della norma applicata e del mero decorso temporale (es. che il nuovo fatto è avvenuto entro il quinquennio) non è sufficiente: è necessaria una valutazione concreta e argomentata sulla condotta del beneficiario e sulle circostanze che dimostrino la perdita del requisito di affidamento.
  • Se la somma delle pene risultanti da più condanne rientra nei limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., ciò non impedisce comunque al giudice di valutare la sospensione o la revoca; tuttavia la possibilità di concedere una nuova sospensione va effettivamente presa in considerazione se i requisiti di legge sono soddisfatti.
  • Le sentenze formulate nell'ambito di accordo o riti alternativi (art. 444 c.p.p. e simili) non sono esentate dall'obbligo motivazionale quando incidono su benefici già concessi; la Corte di merito deve comunque esplicitare le ragioni della revoca.
  • In caso di motivazione generica o insufficiente sulla revoca della sospensione condizionale, la Corte di Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per un nuovo esame, non riformando necessariamente l'intera decisione sostanziale.

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