Cassazione Civile, Ordinanza n. 10024/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di prestito personale sottoscritta per l'acquisto di un autoveicolo. La finanziaria originaria, poi incorporata nella banca ricorrente, sosteneva di avere erogato il finanziamento mediante assegno circolare, mentre la destinataria del prestito deduceva che la somma non le fosse stata effettivamente corrisposta e che fossero invece stati addebitati sul suo conto i ratei di rimborso. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la banca alla restituzione di quanto riscosso, ritenendo non provata l'erogazione del finanziamento anche perché non era stato prodotto l'originale del documento necessario alla verifica della sottoscrizione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348 ss. c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile l'appello senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 277 e 276 c.p.c. per avere deciso secondo la ragione più liquida, assumendo che tale criterio non potesse operare tra rito e merito; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., tra cui la mancata contestazione della sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'avvenuto incasso dell'assegno da parte del venditore dell'auto, l'assenza di tempestivo disconoscimento e il ritardo nella contestazione dopo il pagamento di varie rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità per mancata localizzazione e riproduzione dell'atto di appello; il secondo motivo generico, perché non indicava quale concreta questione di rito sarebbe stata pretermessa e si risolveva in una critica astratta alla motivazione; il terzo motivo inammissibile sia per difetto di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti sia perché le circostanze dedotte non integravano veri e propri 'fatti storici' decisivi, ma meri elementi indiziari o argomentativi. La banca è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La specificità dell'atto di appello va valutata anche in cassazione, ma chi ne denuncia l'inammissibilità deve indicare e riprodurre gli elementi essenziali dell'atto per consentire il controllo di legittimità.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la pronuncia sull'ammissibilità dell'appello; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità.
Richiamato per contestare l'uso della ragione più liquida; la censura è ritenuta generica.
Il criterio dell'ordine di trattazione delle questioni non è superato da una doglianza astratta sulla ragione più liquida senza individuazione della specifica questione pretermessa.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma la doglianza deve essere specifica e autosufficiente.
L'omesso esame è censurabile solo rispetto a fatti storici decisivi, non rispetto a mere argomentazioni, elementi indiziari o questioni valutative.
La ricorrente deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, localizzando e riproducendo nei limiti di interesse gli atti e i documenti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
Impone l'indicazione specifica e la localizzazione processuale degli atti e documenti posti a fondamento del motivo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di inammissibilità dell'appello o di altre questioni processuali richiede il rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente gli atti rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale per consentire il controllo della Corte.
- Il criterio della ragione più liquida non può essere invocato in modo astratto: chi lo contesta deve indicare quale specifica questione di rito sia stata illegittimamente pretermessa e perché la sua trattazione fosse necessaria.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di fatti storici, principali e decisivi; non è configurabile quando si deduca soltanto l'omessa valutazione di argomenti difensivi, elementi indiziari o circostanze prive di autonoma storicità.
- La mancanza di localizzazione degli atti e dei documenti impedisce alla Corte di cassazione l'esame diretto del fascicolo e comporta l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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