Cassazione Penale, Sentenza n. 17336/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava che la Corte d'appello, nel decidere sull'appello proposto dall'imputato e sul ricorso per cassazione del Pubblico Ministero convertito in appello, aveva travalicato il perimetro delle questioni devolute: il pubblico ministero aveva censurato esclusivamente la legittimità del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648 c.p.; la Corte d'appello invece, pur non accogliendo la censura sull'esistenza dell'attenuante, ha effettuato un nuovo giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) ritenendo prevalente la recidiva e aumentando la pena rispetto al primo grado. Si è quindi contestata la violazione del principio devolutivo e delle norme sul rito abbreviato/parametri di impugnazione (artt. 443 co.3, 593, 609 co.1 c.p.p. richiamati nel ricorso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il ricorso del Procuratore generale, pur convertito in appello, manteneva natura di impugnazione di legittimità e che la Corte d'appello era pertanto limitata alle censure devolute. Avendo la Corte di merito riformato il giudizio di bilanciamento senza essere stata investita specificamente della questione nel merito, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee (art. 69 c.p.) in relazione al reato più grave (ricettazione), rimettendo la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul bilanciamento. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità già pronunciata.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (attenuante della particolare tenuità del fatto)
La Corte richiama che l'attenuante in tema di ricettazione va valutata con giudizio complessivo che consideri modalità dell'azione, personalità dell'imputato (es. recidiva) e valore economico della res; se l'attenuante è contestata per legittimità, la Corte d'appello deve limitarsi a decidere su quella censura.
art. 69 c.p. (concorso di circostanze)
Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti non può essere riformato dalla Corte d'appello oltre il perimetro delle questioni devolute; se la censura riguarda l'erronea concessione di un'attenuante, eventuali ripercussioni sul bilanciamento sono conseguenza della decisione sulla censura e non motivo autonomo se non specificamente dedotto.
art. 580 c.p.p. (conversione del ricorso del pubblico ministero)
Il ricorso per cassazione del Procuratore generale, convertito in appello, conserva la natura di mezzo di impugnazione di legittimità e va valutato con i parametri dell'art. 606 c.p.p.; la Corte d'appello può sindacare solo le censure di legittimità devolute.
art. 606 c.p.p. (oggetto e limiti della decisione in sede di legittimità)
Fissa i limiti di cognizione per i ricorsi di legittimità; applicato per stabilire che la Corte d'appello non poteva oltrepassare le censure devolute dal ricorso del pubblico ministero convertito.
Sono richiamati per sostenere che, nel rito abbreviato e nelle impugnazioni, l'esame della Corte è limitato alla materia devoluta e che la Corte territoriale non poteva adottare decisioni non contestate dalle parti in termini di merito.
Citato per chiarire che alcune modifiche normative intervenute successivamente non incidono su parti della decisione non oggetto di devoluzione, e che gli effetti sanzionatori già passati in giudicato restano definitivi.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione del pubblico ministero viene convertito in appello (art. 580 c.p.p.), esso mantiene la natura di impugnazione di legittimità: la Corte d'appello è quindi vincolata ai motivi di legittimità devoluti e non può riformare questioni di merito non specificamente proposte.
- Se il PM contesta solo la legittimità del riconoscimento di una attenuante, la Corte d'appello può decidere sulle conseguenze necessarie di quella censura, ma non è libera di riaprire autonomamente il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti oltre i limiti della questione devoluta.
- Il giudizio sulla particolare tenuità della fattispecie (art. 648 c.p.) richiede valutazione complessiva: modalità dell'azione, personalità dell'imputato (es. recidiva) e valore economico della res sono elementi decisivi.
- Se la Corte d'appello oltrepassa il perimetro delle censure devolute, la Cassazione può annullare limitatamente alle parti decise in eccesso e rinviare per un nuovo giudizio soltanto su quegli aspetti (annullamento parziale con rinvio).
- La dichiarazione di responsabilità può restare irrevocabile anche quando la Cassazione annulla parti della determinazione della pena; l'annullamento può riguardare solo il giudizio di bilanciamento tra circostanze.
- Per evitare che la Corte d'appello proceda a riforme non volute, le parti (soprattutto il PM) devono formulare in modo chiaro e completo le censure che intendono devolvere, specificando se vogliono contestare anche il giudizio comparativo.
- In sede di strategia difensiva, se si contesta un aumento di pena deciso in appello in conseguenza di un bilanciamento, è importante evidenziare il perimetro devolutivo e chiedere alla Corte di cassazione l'annullamento parziale qualora la Corte di merito abbia ecceduto.
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