Cassazione Civile, Ordinanza n. 34032/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di riscatto agrario proposta dai comproprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico confinante contro la compravendita di un altro fondo rustico, alienato a una terza persona. Nel giudizio intervenne anche un'ulteriore soggetto che si disse affittuaria e coltivatrice diretta del fondo venduto, chiedendone a sua volta il riscatto. Il tribunale accolse la domanda di riscatto degli originari attori e rigettò quella dell'interveniente. In appello la soccombente rimasta si vide respingere il gravame; nel successivo ricorso per cassazione dedusse, con due motivi, che la notificazione dell'atto introduttivo del primo grado sarebbe stata nulla perché eseguita presso l'ufficio postale e consegnata a una persona qualificata come 'figlia convivente' benché la destinataria avrebbe avuto diversa residenza all'estero, e che i riscattanti non avrebbero provato la qualità di comproprietari di terreni confinanti con il fondo riscattato, lamentando inoltre la produzione tardiva o irrituale di documenti in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia perché non censurava in modo pertinente la ratio della sentenza impugnata, sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione dei documenti su cui la doglianza si fondava; ha aggiunto, per completezza, che la notifica non appariva comunque nulla, poiché la consegna a persona indicata nell'avviso di ricevimento come 'figlia convivente' era idonea a sorreggere la validità della notificazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva respinto il motivo di gravame per genericità, e perché mancava la necessaria localizzazione degli atti e la specificazione sulla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. Il ricorso è quindi stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina della notificazione presso il destinatario e per contestare la consegna del plico a persona qualificata come convivente.
Invocato nel primo motivo come norma sulla notificazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato tra le norme denunciate sul tema della notificazione a mezzo posta.
Richiamato tra le norme denunciate per sostenere la nullità della notificazione.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta e alla consegna del plico presso l'ufficio postale.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
Richiamato nel secondo motivo per contestare i presupposti del riscatto agrario e la prova della qualità di confinante.
Invocato per censurare l'onere probatorio sulla qualità di proprietari confinanti.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove e degli atti di causa.
Richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di documenti ulteriormente prodotti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del motivo che non attacca specificamente la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibili i motivi privi della necessaria specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati.
Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per evitare attività processuali superflue.
Richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., per giustificare la mancata integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica o assertiva.
- Il ricorrente deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; la mancata riproduzione o localizzazione del documento comporta l'inammissibilità della censura.
- La consegna del plico notificatorio a persona qualificata nell'avviso di ricevimento come convivente può essere idonea a sostenere la validità della notificazione, salvo puntuale dimostrazione di elementi contrari.
- In presenza di ricorso prima facie inammissibile o infondato, il giudice può omettere formalità processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio, se ciò non apporta utilità alla tutela del contraddittorio effettivo.
- La censura relativa alla produzione documentale in appello è inammissibile se il ricorrente non precisa se e come la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel giudizio di merito.
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