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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20273/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Parisi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 12/12/2019 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I fatti oggetto del processo riguardavano reati indicati con le date 17-10-2011, 24-10-2011 e 26-10-2011, ascritti ai reati richiamati (artt. 624-625 c.p. e art. 56 in relazione a 624 e 625 c.p.). Il ricorrente contestava la decisione impugnata sul piano sostanziale e della motivazione.

La decisione

La Corte ha rilevato che nel frattempo è maturata la prescrizione dei reati contestati; pertanto i reati sono estinti per prescrizione. Poiché è intervenuta una causa estintiva del reato, la Corte ha ritenuto preclusa l'approfondita disamina dei motivi di ricorso sul merito: anche un accoglimento di detti motivi avrebbe comportato l'annullamento con rinvio e la prosecuzione del processo, soluzione incompatibile con l'obbligo di pronunciare immediatamente l'estinzione del reato. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità, in questa sede, dell'art. 129, comma ultimo, del codice di procedura penale, non risultando evidente il ricorrere di una causa di non punibilità ad essa collegata. Esito: annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione (decisione depositata il 28/02/2022).

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Gli articoli identificano i fatti-reato contestati (furto e relative aggravanti come deducibile dal richiamo); la Corte rileva che i reati indicati sono estinti per prescrizione in relazione alle date dei fatti.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli artt. 624 e 625 c.p. (riguarda il tentativo): la Corte considera la natura dei reati e le relative qualificazioni ai fini del computo prescrizionale, ma il risultato pratico è l'estinzione per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'applicazione dell'art. 129 (che disciplina l'estinzione del reato per cause di non punibilità sopravvenute e talune ipotesi di non procedibilità) non è proponibile nella fattispecie, non essendo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità prevista dalla norma.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite citata (es. Marino, Bornigia, Battaglia)

    Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia

    La Corte richiama principi consolidati secondo i quali, se è intervenuta una causa estintiva del reato, il giudice di legittimità deve pronunciare l'estinzione senza disporre la prosecuzione del processo con rinvio; l'obbligo di declaratoria immediata prevale sull'eventuale valutazione di merito.

Massime di principio

  • Se, nel corso del gravame, emerge che i reati sono estinti per prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può disporre la prosecuzione del processo mediante annullamento con rinvio.
  • La presenza di una causa estintiva del reato preclude l'esame sul merito dei motivi di impugnazione: anche un positivo accoglimento dei motivi che implicherebbe rinvio è incompatibile con l'obbligo di pronunciare l'estinzione.
  • L'art. 129 c.p.p. (ultima disposizione) può evitare la declaratoria di non punibilità in presenza di specifiche cause sopravvenute, ma la sua applicazione richiede che tali cause risultino evidenti; in mancanza, non è possibile invocarla per eludere l'effetto estintivo della prescrizione.
  • In ipotesi simili è fondamentale verificare con precisione i termini prescrizionali (date degli eventi, eventuali sospensioni/interruzioni e loro computo): la qualificazione giuridica del fatto (completo o tentativo) incide sul termine prescrizionale applicabile.
  • La parte che ritiene maturata la prescrizione deve porre tempestivamente la questione nelle sedi procedurali appropriate; una volta accertata, la declaratoria di estinzione risolve il processo senza prosecuzione.

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