Cassazione Penale, Sentenza n. 555/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/10/2022 con plurimi motivi: (i) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla luce della riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che ha modificato il comma 1 dell'art. 131-bis; (ii) vizio di motivazione e illogicità nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche e nel mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti (art. 62-bis e valutazione del giudice di merito); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4 c.p.), nonostante il modesto valore del bene sottratto; (iv) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa declaratoria di non procedibilità per difetto di querela dopo che la riforma (c.d. "Cartabia") ha reso i furti procedibili a querela. I motivi sono stati proposti anche per entrambi i capi (C e D) a carico di Carducci Massimo.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha ritenuto che i reati contestati ai capi C) e D) sono furti di modesto valore che, in seguito alla riforma, sono divenuti procedibili a querela. Dagli atti risultano solo denunce (senza espressa istanza di punizione) e non vi è stata successiva manifestazione di volontà a procedere. Pertanto il Collegio ha dichiarato la non procedibilità dell'azione penale per i capi C) e D) nei confronti di entrambi i ricorrenti e ha annullato la sentenza impugnata in relazione a quei capi. I restanti motivi, attinenti a valutazioni di merito, sono ritenuti inammissibili o assorbiti dalla declaratoria di non procedibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: sostituzione delle parole "massimo a 5 anni" con le parole "minimo a due anni"; inserita la locuzione "anche in considerazione della condotta susseguente"
La norma riguarda la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la riforma modifica i parametri soggettivi/oggettivi e prevede di considerare anche la condotta successiva. La sua applicazione richiede attenzione alla data di entrata in vigore rispetto al fatto e alla sentenza impugnata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma art. 131-bis)
Riforma sostanziale dell'art. 131-bis usada dai ricorrenti per sostenere la non punibilità; tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso il merito di questa questione essendo intervenuta la declaratoria di non procedibilità per mancanza di querela.
Norma che indica i criteri per la determinazione della pena (parametri valutativi). Le censure sul mancato rispetto di tali parametri attengono a valutazioni di fatto e discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in Cassazione se non per vizio logico-giuridico manifesto.
art. 62 n. 4 cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
L'attenuante della particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della gravità dell'offesa; non necessariamente prevale la sola valutazione del valore economico del bene sottratto. La Corte di merito deve motivare adeguatamente la valutazione; qui la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla non procedibilità.
Regola la procedibilità per reati che divengono perseguibili solo a querela. Se la legge rende l'azione perseguibile a querela e non è stata presentata una querela con istanza di punizione, l'azione penale non può proseguire: la Corte ha annullato le condanne per difetto di querela.
Norme che definiscono il reato di furto e le aggravanti. Nel caso concreto i furti erano aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 5 (commessi in tre o più persone), ma la rilevanza di tali circostanze non ha impedito la declaratoria di non procedibilità quando manca la querela.
Aggravante per il fatto commesso da tre o più persone; la sua esistenza attiene alla valutazione del fatto ma non esclude la necessità della querela quando la norma lo richiede per la procedibilità.
Riforma "Cartabia" (procedibilità a querela per alcuni furti)
Con la riforma alcuni reati di furto sono divenuti procedibili a querela: la mancata costituzione della querela con istanza di punizione comporta l'improcedibilità dell'azione penale anche se in precedenza era stata esercitata l'azione sulla base di denunce prive di istanza di punizione.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un reato procedibile soltanto su querela, l'assenza di una querela con istanza di punizione impedisce la prosecuzione dell'azione penale: il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
- Le questioni di valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, salvo vizi logico-giuridici manifesti, non sono riesaminabili in Cassazione.
- L'attenuante della particolare tenuità (art. 62 n.4) richiede una valutazione complessiva della gravità dell'offesa; non è sufficiente considerare solo il modesto valore economico del bene sottratto, ma tale valutazione deve essere adeguatamente motivata.
- Le riforme sostanziali (es. art. 131-bis) richiedono accertamento della loro operatività nel tempo: bisogna verificare se la modifica sia applicabile al caso concreto in base alle regole sulla retroattività delle norme penali favorevoli o sfavorevoli.
- Quando si impugna una sentenza per vizi di fatto o motivazione, conviene allegare elementi che mostrino concretamente l'illogicità o la carenza motivazionale, perché la Cassazione sindaca solo vizi giuridici o motivazioni manifestamente illogiche.
- Dopo modifiche di procedibilità, i difensori devono verificare tempestivamente l'esistenza di querela/istanza di punizione e, se mancante, valutare la proposizione di istanze o rimedi procedurali prima della definizione definitiva del giudizio.
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