Sentenza n. 2021/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento contenuto nell’Estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Management “V. Cantino” del 26 giugno 2026, punto 2026/VIII/A/14.02 – Riconoscimento Felix Flintwood Brace, nella parte in cui è stata “constatata l’impossibilità di conferire il riconoscimento totale (equipollenza)” del titolo accademico estero ed è stata proposta la sola iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, con abbreviazione di carriera, per l’a.a. 2026/2027 comunicato al ricorrente in data 03/07/2026; - della tabella excell trasmessa unitamente al provvedimento ut supra impugnato la cui origine e provenienza è sconosciuta al ricorrente; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti della Commissione Unica per il riconoscimento dei titoli accademici esteri, nei limiti del relativo interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Management del 26 giugno 2026, comunicata il 3 luglio 2026, che aveva negato l’equipollenza del titolo estero e proposto l’iscrizione al primo anno della laurea magistrale con riconoscimento di soli quattro esami per 20 CFU; la deliberazione è stata successivamente rettificata quanto all’identificazione del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva conseguito nel 2022 presso la CBS International Business School di Colonia un titolo magistrale biennale in International Business e aveva chiesto all’Università di Torino, il 9 aprile 2026, il riconoscimento del titolo e degli esami ai fini del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale. Contestava che la Commissione avesse riconosciuto soltanto quattro esami, per 20 CFU, senza indicare le carenze formative, i criteri di comparazione e le ragioni dell’esclusione degli altri esami; deduceva inoltre travisamento dei fatti e difetto di corrispondenza tra istanza e decisione, poiché il verbale riferiva inizialmente la domanda a un titolo brasiliano del 2015, di durata legale di otto anni, anziché al titolo tedesco del 2022. Denunciava anche l’omessa considerazione del parere favorevole del CUN, trasmesso dal MUR, che aveva ritenuto il titolo equivalente alla LM-77 ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti dottori commercialisti, nonché contraddittorietà, illogicità e incoerenza della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse azionato. La rettifica adottata dall’Università il 30 settembre 2026 ha eliminato il difetto di corrispondenza relativo all’identificazione del titolo, ma non ha sanato la persistente carenza di motivazione. Il verbale e la tabella allegata non spiegavano perché, a fronte dell’istanza e dell’elenco degli esami, fossero stati riconosciuti soltanto quattro esami né rendevano conoscibile il percorso valutativo e le ragioni dell’esclusione degli altri. L’Ateneo non ha quindi dimostrato di avere svolto il necessario esame sostanziale dei contenuti formativi delle singole discipline. Il precedente parere favorevole del CUN era richiamato a sostegno del ricorso, mentre la ragione decisiva dell’annullamento è stata l’insufficienza della motivazione e l’assenza di un vaglio comparativo conoscibile. L’Università deve riesaminare la posizione e motivare puntualmente l’eventuale mancato riconoscimento dei crediti mediante valutazioni comparative di carattere tecnico tra i programmi d’esame esteri e quelli italiani. Spese a carico dell’Università, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, è attribuita alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
La competenza al riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio esteri appartiene alle università, che la esercitano nell’ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti; tale autonomia non esclude il necessario esame sostanziale dei contenuti formativi.
art. 3, comma 8, D.M. 16 marzo 2007
Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato; nel caso esaminato, la motivazione doveva rendere conoscibili le valutazioni comparative dei contenuti formativi e le ragioni dell’esclusione dei singoli esami.
A fronte di un’istanza circostanziata, corredata dall’elenco di esami esteri, la motivazione dell’atto risulta comunque assente, sicché non consente di ricostruire il percorso valutativo seguito dall’Amministrazione.
Il provvedimento che decide una domanda circostanziata di riconoscimento di esami deve esporre le ragioni della valutazione e consentire di ricostruire l’iter seguito; una tabella che elenchi i crediti riconosciuti, senza spiegare l’esclusione degli altri, non supplisce alla motivazione.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a.; il Collegio ha dato avviso alle parti di tale possibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie di riconoscimento di titoli o crediti formativi conseguiti all’estero, l’autonomia dell’ateneo nell’esercizio della competenza valutativa non esonera dall’esame sostanziale dei contenuti formativi delle singole discipline rispetto ai corsi italiani omologhi.
- Quando l’amministrazione universitaria riconosce solo una parte degli esami indicati in un’istanza circostanziata, deve motivare puntualmente il mancato riconoscimento degli altri, rendendo conoscibili i criteri comparativi e l’iter valutativo seguito; il solo elenco dei crediti riconosciuti non è sufficiente.
- La rettifica dell’erronea identificazione del titolo estero elimina il difetto di corrispondenza tra domanda e decisione limitatamente a tale errore, ma non sana l’autonomo vizio di carenza motivazionale relativo alla valutazione dei crediti.
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