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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20399/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda di restrizione di ipoteca proposta dalla società debitrice su un immobile gravato a garanzia di un mutuo, con richiesta di mantenere la garanzia solo su uno dei beni ipotecati e di cancellarla sugli altri. La stessa attrice aveva anche chiesto il risarcimento dei danni per il diniego opposto dalla banca alla previa richiesta stragiudiziale di restrizione, ma tale domanda è stata poi respinta. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stata invece accolta la restrizione ipotecaria, mentre è stato confermato il rigetto del risarcimento. La ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello per omessa pronuncia sulle difese/domande della cessionaria del credito ipotecario e per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe fondato la decisione su circostanze non provate o non contestate in modo rituale. La ricorrente incidentale, cessionaria del credito, ha contestato a sua volta l'applicazione del principio di non contestazione e il preteso travisamento del contenuto dei documenti, sempre in relazione alla valutazione del valore dell'immobile sul quale era stata chiesta la restrizione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondata, la censura di omessa pronuncia, osservando che la cessionaria del credito era intervenuta solo per aderire alle difese sulla restrizione dell'ipoteca e non aveva proposto autonome domande; inoltre, la dedotta mancanza di pronuncia sulle spese o su difese altrui difettava di specificità e di interesse. Quanto alle doglianze relative all'art. 115 c.p.c. e al presunto travisamento della prova, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata si fosse limitata ad applicare il principio di non contestazione: la corte d'appello aveva invece svolto un accertamento di fatto sul valore dell'immobile, mediante prudente valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., valorizzando anche un documento da cui emergeva che la banca aveva fatto stimare il bene in circa 2 milioni di euro. Le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico di entrambe le società ricorrenti, in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La cessionaria del credito è considerata successore a titolo particolare nel diritto controverso e può intervenire nel processo aderendo alle difese della parte originaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo per circostanze di fatto specificamente allegate e non contestate; non sostituisce l'accertamento del fatto quando il giudice compie una valutazione probatoria complessiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può formare il proprio convincimento mediante prudente valutazione degli elementi di prova disponibili.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia effettivamente proposta dalla parte che la deduce e che vi sia un concreto interesse a far valere il vizio.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo puntuale l'interesse e gli elementi rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non può essere usato per veicolare una mera contestazione del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle prove o del fatto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con deposito di memorie.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Consentono la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile quando riguarda domande, eccezioni o difese non proposte dalla stessa parte ricorrente, oppure quando manca un concreto e specifico interesse processuale a far valere il vizio.
  • Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera solo sulle circostanze di fatto specificamente allegate e non contestate; non esonera il giudice dal valutare il materiale istruttorio quando la decisione richiede un accertamento di fatto.
  • La valutazione del valore di un bene ai fini della restrizione dell'ipoteca è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non attraverso una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il travisamento della prova non coincide con la mera contestazione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie: ricorre solo quando sia denunciata una svista sul fatto probatorio in sé, non quando si contesti la lettura logica degli elementi di prova.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, mirano in realtà a ottenere una nuova ponderazione delle prove sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaMutuoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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