Cassazione Civile, Ordinanza n. 17898/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Due soggetti, asseritamente creditori del venditore di una quota del 50% di un appartamento con posto auto, avevano convenuto in giudizio il venditore e l'acquirente chiedendo in via principale che la compravendita fosse dichiarata inefficace nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, in subordine, che fosse accertata la simulazione assoluta del contratto con conseguente nullità/inefficacia e caducazione degli effetti reali. A sostegno deducevano l'esistenza di più pretese creditorie verso il venditore, l'avvio di altri giudizi per il recupero delle somme e la sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene, da cui desumevano un intento fraudolento. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria; la corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione e rigettato le domande. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto perché il giudizio si è definito prima dell'esame nel merito per rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era rituale perché conforme all'art. 390 c.p.c. e che il controricorrente vi aveva aderito. In conseguenza, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, richiamando anche l'art. 391, quarto comma, c.p.c. Non vi è stata quindi pronuncia sui motivi di ricorso né sulla correttezza della sentenza di appello.
Norme richiamate
norma invocata per l'azione revocatoria ordinaria volta a far dichiarare inefficace l'atto di compravendita nei confronti dei creditori
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle condizioni richieste dalla norma
art. 391, quarto comma, c.p.c.
la rituale rinuncia ha consentito di non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale e accettata/aderita dalla controparte secondo le condizioni di legge, determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia rituale, la Corte può compensare le spese processuali senza porre a carico della parte rinunciante il relativo soccombenza.
- L'estinzione per rinuncia impedisce qualsiasi pronuncia di merito sulla fondatezza dei motivi di ricorso e lascia ferme le statuizioni rese nei gradi di merito, salvo gli effetti processuali dell'estinzione.
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