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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5293/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e minacce; il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 125 e 546 c.p.p.), invocando l'assoluzione o la riqualificazione del fatto in diverso reato (artt. 624 e 625 n.4 c.p.), (ii) censura sulla sussistenza della rapina sostenendo che la spranga e la violenza sarebbero intervenute solo dopo l'impossessamento delle chiavi e dunque non idonee a qualificare il fatto come rapina, (iii) vizio di motivazione e illegittima quantificazione della pena senza alcuna riduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (decisione in camera di consiglio del 28/10/2021). Motivazione: il ricorso si discosta dai parametri dell'art. 606 c.p.p.; il primo motivo è manifestamente infondato e generico (mancanza dei requisiti di specificazione ex art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.), poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la condanna richiamando le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri sanitari; il secondo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza ha documentato violenze sia prima sia dopo l'impossessamento delle chiavi (pugni, morsi, uso delle chiavi come strumento di offesa, minacce e uso di una spranga), idonee a integrare il reato di rapina (art. 628 c.p.); il terzo motivo è inammissibile in quanto la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. Non sussistono vizi di illogicità o arbitrio. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020 art. 23, co. 8

    Regola il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in procedimenti straordinari collegati all'emergenza; richiamato per dare atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse invece adeguata.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nella censura sulla decisione di merito; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sul difetto di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso si discostasse dai parametri previsti rendendolo inammissibile.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Impone requisiti di specificità delle censure nel ricorso; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo dei requisiti richiesti.

  • art. 628 c.p.

    Definisce il reato di rapina aggravata; la Corte ha confermato l'integrazione del reato avendo avuto luogo violenza e minacce sia nella sottrazione che nel prosieguo della condotta.

  • artt. 624 e 625 n.4 c.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per una possibile riqualificazione; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto invece corretta la qualificazione come rapina aggravata ai sensi dell'art. 628.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi che disciplinano la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittima la graduazione della pena operata in grado di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per stabilire il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e motivate: un ricorso generico che non indica puntualmente quali argomentazioni della sentenza si contestano è inammissibile (art. 581 c.p.p.).
  • Le valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito sono resistenti al sindacato di legittimità salvo che emergano illogicità, contraddizioni o violazioni di legge evidenti; la Cassazione non reinstruttura il fatto in assenza di tali vizi.
  • Per il reato di rapina è rilevante la presenza di violenza o minaccia nell'ambito dell'impossessamento o per garantirne il mantenimento: violenze anche successive o l'uso dell'oggetto sottratto come strumento offensivo possono integrare l'aggravante.
  • La determinazione della pena è discrezionale nel giudice di merito entro i limiti e principi degli artt. 132-133 c.p.; la mera richiesta di riduzione in Cassazione senza dimostrare illogicità non è sufficiente.
  • Ricorsi infondati o mal posti possono comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specialmente quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Nel valutare la possibilità di riqualificazione del fatto in grado di appello o ricorso, è necessario confrontare in modo specifico le risultanze probatorie con gli elementi costitutivi delle fattispecie alternative; affermazioni generiche non convincono la Corte di legittimità.

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