Cassazione Civile, Ordinanza n. 11497/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta contro un verbale della polizia municipale relativo a un sopralluogo e alla sospensione di lavori in ambito condominiale. Il querelante sosteneva che nel verbale fosse erroneamente attestato che la sospensione dei lavori fosse stata disposta dall'amministrazione comunale o dal dirigente competente, mentre dalle note dell'ente emergeva, a suo dire, che tale ordine non era stato impartito. In primo grado la querela era stata dichiarata inammissibile e il querelante era stato condannato anche ex art. 96 c.p.c. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: omessa pronuncia sulla domanda principale di compensazione delle spese e annullamento della condanna ex art. 96 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per mancata acquisizione dell'originale del verbale, mancata ammissione di prove orali e omesso esame di documenti e testimonianze; violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. per l'erronea estensione della fede privilegiata del verbale e per non aver qualificato l'atto come atto pubblico; violazione dell'art. 96 c.p.c. per la conferma della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato i capi di gravame pertinenti e non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sotto la veste del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. veniva in realtà richiesta una rivalutazione delle prove e delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura tendeva a ottenere una diversa lettura del verbale e della sua efficacia probatoria, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha ribadito che la fede privilegiata del verbale copre solo i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e le attestazioni direttamente compiute nell'esercizio delle sue funzioni. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la valutazione sulla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è rimessa al giudice di merito e che il ricorso si limitava a contestarla in modo generico. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi ogni decisione su un capo di domanda o di eccezione; nel caso concreto la Corte di merito aveva comunque esaminato i motivi di gravame rilevanti.
Non vi è violazione quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti; la censura è ammissibile solo se si deduce che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione la mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per il vizio di omessa pronuncia, ma nel caso concreto non ricorreva alcuna omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori o di ottenere una rivalutazione delle prove.
Richiamato per la nozione di atto pubblico; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa qualificazione del verbale e alla rivalutazione del suo contenuto.
La fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui direttamente rese, non le premesse esterne o valutative estranee al momento certificativo.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non è stata ravvisata alcuna violazione autonoma idonea a sovvertire la decisione di merito.
La responsabilità aggravata è stata confermata perché la condotta processuale era stata ritenuta dilatoria e ingiustificata; la valutazione del giudice di merito non è stata superata da censure specifiche.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; se la sentenza affronta, anche sinteticamente, i motivi rilevanti, il vizio non sussiste.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge o di motivazione per ottenere una nuova lettura del merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. si estende ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e agli atti da lui compiuti, non alle circostanze esterne o alle valutazioni che fanno da premessa all'accertamento.
- La querela di falso non può essere utilizzata per contestare la mera interpretazione o la lettura complessiva di un documento quando la censura richieda in realtà una rivalutazione del suo contenuto probatorio.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per specifici errori di diritto o per una motivazione mancante nei limiti consentiti.
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