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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37144/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impicato avverso l'ordinanza di riesame del Tribunale che confermava il decreto di sequestro preventivo: sequestro impeditivo delle quote (26% DF3 s.r.l.) per il delitto di associazione per delinquere; sequestro finalizzato alla confisca di un immobile per bancarotta fraudolenta per distrazione; sequestro finalizzato alla confisca o per equivalente di somme relative a reati tributari. Il ricorrente, con unico motivo, deduceva violazione di legge e motivazione apparente (art. 321 c.p.p., art. 240 c.p.), lamentando che il Tribunale non aveva considerato la memoria difensiva con documenti e tre consulenze tecniche che avrebbero dimostrato: inesistenza dell'associazione, mancata imputazione di specifiche condotte, legittimità delle operazioni infragruppo, responsabilità solidale tra imprese, assenza di ruolo di cartiera della VIENNA TRASPORTI s.r.l., inesistenza del periculum e della contemporaneità dell'agire criminoso, nonché rilievi specifici sul sequestro dell'orologio Rolex ritenuto di proprietà di EUROTRAFFIC s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e che le censure sulla motivazione sono sindacabili in Cassazione soltanto se ricorre la motivazione inesistente o apparente nei termini di giurisprudenza (art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 606 c.p.p.). La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale e l'ha ritenuta non apparente: il Collegio aveva infatti richiamato il contenuto della relazione del curatore fallimentare, risultanze della Guardia di Finanza (sopralluoghi, indagini bancarie, testimonianze, intercettazioni), indicato gli elementi indicativi del ruolo dell'imputato (amministratore di fatto, distrazioni dai beni sociali, destinazione delle somme a spese estranee quali acquisto immobile confluito in fondo patrimoniale), motivato il sequestro dell'orologio e le ragioni del periculum e della necessità dei sequestri finalizzati alla confisca (anche per equivalente) e del sequestro impeditivo sulle quote. Pertanto le doglianze difensive sono state ritenute dedotte in via non ammissibile o inammissibili come sindacato del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base del riesame in sede di Tribunale; disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in tema di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; limita quindi l'ambito del controllo di legittimità in Cassazione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato che le censure sulla motivazione sono rilevanti in Cassazione solo nei casi di motivazione inesistente o apparentemente viziata (lett. c) e che il sindacato della motivazione nelle ordinanze cautelari reali è generalmente precluso

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per mancanza della motivazione; la Corte ha richiamato che solo vizi così gravi da rendere la motivazione inesistente o fittizia giustificano il sindacato in Cassazione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta; norma processuale sulle misure cautelari personali (nell'atto era evocata in relazione ai profili motivazionali contestati)

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata dal ricorrente (su cui avrebbe fondato la censura di errata qualificazione delle condotte); la Corte non ha ritenuto fondata la censura nel mezzo procedurale qui utilizzato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende per l'atto temerario o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per l'inammissibilità evidente del ricorso

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di formulazione del motivo (l'atto difensivo è stato ridotto nei limiti di tale disposizione)

  • art. 8 d.lgs. 274/2000

    Norma tributaria richiamata nella difesa come non contestata dall'accusa; la Corte segnala come la difesa avesse rilevato l'assenza di contestazione di condotte previste da tale norma

Massime di principio

  • Avverso ordinanze che dispongono misure cautelari reali (sequestri) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è il canale per un nuovo esame delle prove o per una semplice criticabile valutazione della motivazione.
  • Le doglianze sulla motivazione possono essere esaminate in Cassazione soltanto se la motivazione è inesistente o così apparentemente viziata da risultare priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione 'fittizia'). Contestazioni ordinarie di merito sulla valutazione probatoria devono restare al giudice del merito.
  • Per ottenere l'annullamento per motivazione apparente bisogna mostrare vizi radicali nell'itinerario argomentativo del giudice (assenza di riferimenti alle risultanze probatorie o argomentazioni apodittiche), non limitarsi a prosporre elementi probatori contrari.
  • Se la difesa produce documenti e consulenze tecniche, il rimedio corretto è sollecitare che il giudice di merito motivi puntualmente il loro esame; in sede di cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione probatoria se non nell'ipotesi di motivazione inesistente.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o improcedibile rischia la condanna alle spese e somme previste dall'art. 616 c.p.p.; valutare con cautela la fondatezza giuridica prima di adire la Cassazione contro ordinanze cautelari reali.
  • Sui sequestri finalizzati alla confisca e sugli sequestri impeditivi il giudice deve comunque indicare gli elementi che giustificano il fumus e il periculum; ma la valutazione di tali elementi è rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti sopra indicati.

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