Cassazione Penale, Sentenza n. 8421/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame adottato una motivazione per relationem, senza esaminare le censure specifiche relative: (i) alla nullità delle intercettazioni, asseritamente effettuate in violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.; (ii) all'erronea valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, con richiamo agli artt. 274 e 275 c.p.p. e alla possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare per genericità e carenza di specificità dei motivi: l'impugnazione non indicava in modo puntuale i punti di fatto e le questioni di diritto devolute al giudizio e non conteneva elementi nuovi o specifici idonei a consentire il sindacato del giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Indicato come reato per il quale il ricorrente era gravemente indiziato (associazione di tipo mafioso); utilizzato come riferimento fattuale per la misura cautelare applicata.
Norme che regolano le intercettazioni e la relativa attività istruttoria; il ricorrente ha dedotto la nullità delle intercettazioni per violazioni di tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva della specificità richiesta.
Norme relative alle misure cautelari personali e alla loro adeguatezza; il ricorso lamentava la sproporzione della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive, ma tale censura non è stata formulata con la specificità richiesta.
Stabilisce i requisiti e le modalità del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il principio della specificità dei motivi d'appello, richiamando la necessità che le doglianze siano puntuali sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
Disciplina l'appello contro le decisioni in materia cautelare; la Corte ha evidenziato che, a differenza del riesame, l'appello richiede l'indicazione contestuale dei motivi a pena di inammissibilità e con funzione delimitativa dell'oggetto del giudizio.
Richiamato implicitamente per distinguere la disciplina dell'appello da quella del riesame (il comma 9 non è stato richiamato nell'art. 310), a conferma della necessità di specificità nell'appello cautelare.
Prevede le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna del ricorrente alle spese processuali; sulla base di tale norma è stata disposta la condanna pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata come base per la presentazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale nel procedimento; rilievo procedurale e non decisorio sulla sostanza del ricorso.
Sez. V, 27 giugno 1997, n. 3277 (Larnbiase)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui i motivi d'appello devono essere specifici sia nelle censure che negli elementi a sostegno, in modo da determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- L'appello cautelare contro provvedimenti sulle misure personali richiede motivi specifici: elencare le doglianze generiche non basta, occorre indicare i punti di fatto e di diritto contestati.
- Per contestare la validità delle intercettazioni è necessario indicare con precisione le norme violate, i passaggi istruttori viziati e le prove concrete che dimostrino la nullità; un rinvio generico non soddisfa il requisito di specificità.
- Quando si impugna l'adeguatezza della misura cautelare, bisogna esporre in modo dettagliato le ragioni per le quali misure meno afflittive sarebbero adeguate (elementi di fatto nuovi o non considerati), non solo affermazioni generiche.
- La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'appello e può comportare condanna per spese e sanzione pecuniaria; dunque è strategico concentrare l'impugnazione su questioni determinate e documentate.
- Differenziare sempre l'appello dal riesame: l'appello ha funzione tradizionale di gravame e richiede motivazione immediata e puntuale, mentre il riesame ha una diversa fisiologia procedurale.
- Se si dispone di nuovi elementi, allegarli e spiegarne la rilevanza rispetto alle ragioni già respinte è essenziale per sfuggire al vizio di genericità e ottenere l'esame del merito.
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