Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12112/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni alla salute asseritamente derivati dall’inalazione di gas fosgene fuoriuscito da uno stabilimento militare durante operazioni di inertizzazione di bombole. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in euro 6.060. In appello, la Corte aveva confermato la responsabilità dei convenuti ma aveva riformato la regolazione economica, compensando il credito risarcitorio con la somma di euro 10.000 già percepita in sede penale a titolo di provvisionale e condannando il danneggiato a restituire l’eccedenza al Ministero. I soccombenti parziali hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: contestavano anzitutto la prova del nesso causale tra esposizione al gas e danno (motivo dichiarato inammissibile perché diretto a rivalutare il fatto e le prove); lamentavano poi l’omessa pronuncia sulla domanda di interessi dovuti sulla somma da restituire; sostenevano che tali interessi spettassero comunque anche senza domanda; censuravano la regolazione delle spese di lite, sia perché poste a loro carico nonostante la sostanziale vittoria, sia perché la Corte d’appello avrebbe peggiorato la loro posizione senza appello incidentale della controparte; infine contestavano la condanna alle spese di consulenza tecnica d’ufficio. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi agli interessi, alle spese di lite e alle spese di CTU, e ha deciso nel merito, affermando che, poiché il danneggiato era già stato integralmente soddisfatto prima dell’introduzione del giudizio, il suo credito risarcitorio doveva considerarsi estinto e non poteva produrre ulteriori interessi; per contro, sul credito restitutorio del Ministero spettavano interessi legali dalla data del pagamento della provvisionale. Ha quindi rideterminato le spese del primo grado compensandole, ponendo a carico del danneggiato metà delle spese di CTU e confermando la condanna dello stesso alle spese dei gradi di appello e di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo, il quinto e il sesto motivo, ha assorbito i restanti, ha cassato la sentenza impugnata solo nei punti relativi agli interessi e alla regolazione delle spese, e decidendo nel merito ha condannato il danneggiato a pagare al Ministero gli interessi legali sulla differenza tra provvisionale percepita e danno effettivamente liquidato, ha compensato le spese del primo grado, ha posto a carico del danneggiato la metà delle spese di CTU e lo ha condannato alle spese del giudizio di appello e di cassazione. La decisione ha valorizzato il principio per cui chi abbia già ricevuto prima della causa una somma satisfattiva non può ottenere ulteriori interessi sul credito risarcitorio estinto, mentre il soggetto che restituisce quanto indebitamente percepito deve corrispondere gli interessi dal pagamento della somma da restituire.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul nesso causale non è stata esaminata nel merito perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti.

  • art. 1283 c.c.

    L’obbligazione restitutoria di valuta produce interessi dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile; nel caso concreto gli interessi sono stati riconosciuti dalla data del pagamento della provvisionale.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte che, all’esito complessivo della lite, risulta soccombente non può essere considerata vittoriosa ai fini delle spese; la condanna dell’attore a restituire l’eccedenza impediva di porre le spese a carico dell’amministrazione come parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese del primo grado è stata rimodulata in ragione dell’esito finale complessivo della lite, con compensazione tra le parti.

Massime di principio

  • La censura che contesti la sufficienza o attendibilità delle prove sul nesso causale, se mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, è inammissibile in cassazione.
  • Se una somma è stata già percepita prima dell’instaurazione del giudizio in misura tale da integrare satisfazione del credito, il credito risarcitorio deve considerarsi estinto e non matura ulteriori interessi.
  • Sul credito restitutorio derivante dalla riforma di una condanna, gli interessi decorrono dal pagamento della somma da restituire, non dalla pronuncia di riforma.
  • Ai fini della regolazione delle spese, rileva l’esito complessivo della lite: la parte formalmente vittoriosa su un profilo non può essere considerata vittoriosa se viene comunque condannata a restituire somme alla controparte.
  • Quando la decisione di merito è riformata nel senso che l’attore risulta sostanzialmente soccombente, le spese di CTU e le spese di lite possono essere rideterminate in coerenza con tale esito complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.