Cassazione Penale, Sentenza n. 38242/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari dal 18/02/2022 al 02/05/2022). Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione: sosteneva di avere i requisiti per la riparazione (assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto", comportamento processuale conforme alla legalità, assenza di colpa grave) e che la Corte d'appello non avesse adeguatamente individuato comportamenti extraprocessuali o elementi endoprocessuali (dichiarazioni in interrogatorio) tali da integrare la colpa grave ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che ha escluso il diritto alla riparazione per colpa grave: il ricorrente deteneva circa 113 grammi di hashish (stime di 400 dosi), un bilancino, materiale per il confezionamento e significative somme di denaro (contanti e circa 40.000 euro sul conto), quantità e oggetti incongrui rispetto alla dichiarata mera destinazione all'uso personale. Sono state inoltre valorizzate contraddizioni e incongruenze nelle dichiarazioni rese in interrogatorio (sul prezzo, sulle quantità acquistate e consumate, sulla collocazione della droga e del bilancino), ritenute idonee a integrare la falsa rappresentazione della situazione e quindi rilevanti ai fini dell'art. 314 c.p.p. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la sproporzione tra consumo dichiarato e quantità detenuta, unita a strumenti per la suddivisione, può costituire colpa grave. È stata confermata anche la giurisprudenza che ammette la rilevanza del mendacio in interrogatorio se causalmente incisivo sulla misura cautelare. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che la colpa grave del detenuto osti alla riparazione quando la sua condotta (anche extracontenutistica e dichiarazioni mendaci) ha contribuito a determinare l'errore giudiziario.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che descrive il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti); richiamata per inquadrare la gravità dell'indizio investigativo contro l'imputato.
Norma che disciplina le spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in seguito al rigetto del ricorso.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Riforma che ha inciso sull'art. 314 c.p.p.; la Corte ha richiamato la modificazione per affermare che il mendacio in interrogatorio, se causalmente rilevante sulla misura cautelare, può incidere sull'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione.
art. 63, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
art. 63, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sul diritto a non dichiarare; la Corte ha distinto il silenzio legittimo dalle false dichiarazioni, affermando che il mendacio non è assimilabile al diritto al silenzio e può rilevare se incide causalmente sulla misura cautelare.
Massime di principio
- La sola assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto" non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione se emerge una condotta di colpa grave che abbia contribuito all'adozione della misura cautelare.
- Il possesso di quantitativi di droga nettamente superiori alla dose media giornaliera, soprattutto se associato a bilancini o materiale per il confezionamento, può integrare una condotta gravemente colposa rilevante ai fini della riparazione.
- Contraddizioni o mendaci rappresentazioni fornite in interrogatorio, se causalmente incidenti sulla decisione cautelare, possono essere valorizzate dal giudice della riparazione e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente quali elementi siano riferibili a comportamenti del richiedente e in che modo questi abbiano contribuito all'errore; per il ricorrente è quindi utile documentare chiaramente l'uso personale, l'origine del denaro e la destinazione degli oggetti rinvenuti.
- In casi simili la difesa dovrebbe contestare in modo puntuale l'interpretazione della sproporzione quantitativa, fornendo prove alternative (consumi documentati, testi, fatture, altre evidenze) e spiegazioni coerenti sull'origine e sulla conservazione della sostanza e degli strumenti.
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