Cassazione Civile, Ordinanza n. 03197/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento recante una pluralità di cartelle esattoriali e di alcuni avvisi di accertamento, deducendone il difetto di notifica e, più in generale, l’invalidità della sequenza notificatoria degli atti presupposti e successivi. In primo grado il giudice tributario aveva ritenuto non provata la notificazione di alcuni atti, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato il gravame principale dell’Ufficio e accolto solo in parte l’appello incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso la sentenza di secondo grado; l’Amministrazione ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale. Tuttavia la Cancelleria ha attestato che il ricorso principale non era stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.; la Corte ha quindi esaminato in via preliminare la procedibilità dell’impugnazione, dichiarando l’improcedibilità del ricorso principale. Poiché il ricorso incidentale era stato depositato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., esso è stato ritenuto tardivo e, in ragione dell’improcedibilità del principale, inefficace ex art. 334 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso: ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito nei termini di legge ex art. 369 c.p.c.; ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo e quindi privo di effetto in presenza dell’improcedibilità del principale. Ha inoltre condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine comporta improcedibilità anche se il ricorso sia stato notificato alla controparte.
il principio del raggiungimento dello scopo non consente di sanare la violazione di termini perentori, ma solo l’inosservanza di forme in senso stretto.
il ricorso incidentale depositato oltre il termine ordinario è tardivo.
termine ordinario di sei mesi
il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza impugnata.
l’impugnazione incidentale tardiva resta inefficace quando sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di legge determina improcedibilità rilevabile d’ufficio, anche se il ricorso è stato ritualmente notificato e anche se la controparte ne abbia comunque portato a conoscenza della Corte l’esistenza mediante controricorso.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non può elidere la violazione di un termine perentorio stabilito per il deposito dell’impugnazione.
- L’impugnazione incidentale proposta oltre il termine ordinario di impugnazione è tardiva e, se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, resta inefficace.
- In caso di improcedibilità del ricorso principale, la soccombenza ai fini delle spese resta imputata alla parte che ha instaurato il giudizio di cassazione con l’impugnazione principale.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
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