Cassazione Penale, Ordinanza n. 04898/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Nel giudizio di appello la decisione è stata resa ex art. 599-bis c.p.p., con parziale riforma della sentenza di primo grado e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., per il reato di ricettazione. La pena è stata rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. In cassazione la difesa dell'imputato ha dedotto l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente prospettando un obbligo di proscioglimento d'ufficio nonostante il concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi di pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; nel suo ambito il controllo di legittimità è limitato alle questioni attinenti alla formazione del consenso e alla conformità della decisione all'accordo
reato per il quale il procedimento era stato celebrato; è stata riconosciuta l'attenuante del comma 4 e la pena è stata rideterminata
attenuante specifica riconosciuta in appello
la sua mancata valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se la doglianza non rientra nei motivi ammissibili
richiamo al rito camerale per la trattazione del ricorso
fondamento della condanna alle spese e al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
consente l'aumento oltre il massimo della somma ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
precedente richiamato a supporto del perimetro dei motivi ammissibili nel concordato in appello
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170
precedente richiamato a supporto del perimetro dei motivi ammissibili nel concordato in appello
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla validità della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi rinunciati con il concordato, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione si traduca in un vizio consentito dal perimetro del rito.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non determinano l'ammissibilità del ricorso se non integrano illegalità della sanzione, cioè se la pena resta nei limiti edittali e corrisponde al tipo di pena previsto dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che può essere aumentata oltre il massimo legale nei casi previsti dalla disciplina sopravvenuta.
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