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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04898/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Nel giudizio di appello la decisione è stata resa ex art. 599-bis c.p.p., con parziale riforma della sentenza di primo grado e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., per il reato di ricettazione. La pena è stata rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. In cassazione la difesa dell'imputato ha dedotto l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente prospettando un obbligo di proscioglimento d'ufficio nonostante il concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi di pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; nel suo ambito il controllo di legittimità è limitato alle questioni attinenti alla formazione del consenso e alla conformità della decisione all'accordo

  • art. 648 c.p.

    reato per il quale il procedimento era stato celebrato; è stata riconosciuta l'attenuante del comma 4 e la pena è stata rideterminata

  • art. 648, comma 4, c.p.

    attenuante specifica riconosciuta in appello

  • art. 129 c.p.p.

    la sua mancata valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se la doglianza non rientra nei motivi ammissibili

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamo al rito camerale per la trattazione del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    consente l'aumento oltre il massimo della somma ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102

    precedente richiamato a supporto del perimetro dei motivi ammissibili nel concordato in appello

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170

    precedente richiamato a supporto del perimetro dei motivi ammissibili nel concordato in appello

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla validità della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili in cassazione, avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi rinunciati con il concordato, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione si traduca in un vizio consentito dal perimetro del rito.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non determinano l'ammissibilità del ricorso se non integrano illegalità della sanzione, cioè se la pena resta nei limiti edittali e corrisponde al tipo di pena previsto dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che può essere aumentata oltre il massimo legale nei casi previsti dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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