Cassazione Civile, Ordinanza n. 11380/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice all’esito di una procedura avviata dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e disposto la reintegra, decisione poi confermata dalla Corte d’appello. I giudici di merito hanno ritenuto non corretta la selezione dei lavoratori da licenziare perché la comparazione era stata limitata alla sola sede di Pomezia, senza estendersi al complesso aziendale, nonostante le mansioni svolte dalla lavoratrice fossero ritenute fungibili con quelle di dipendenti addetti ad altre commesse e altre sedi. La società ricorrente ha censurato la sentenza d’appello deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, e 4, comma 3, l. n. 223/1991, nonché degli artt. 1352 c.c. e ss. e 1324 c.c., sostenendo che la comunicazione di apertura della procedura non fosse incompleta e che non vi fosse obbligo di comparazione con l’intero complesso aziendale, poiché la scelta era stata correttamente circoscritta alla specifica unità produttiva interessata dalla cessazione della commessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che, secondo la disciplina dei licenziamenti collettivi, la regola è la comparazione dei lavoratori sull’intero complesso aziendale; una limitazione della platea dei licenziandi a una specifica unità produttiva o settore è possibile solo se il datore di lavoro indica nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 le ragioni tecnico-produttive e organizzative che giustificano tale delimitazione e spiega anche perché i lavoratori di quella unità non siano comparabili o non possano essere ricollocati altrove. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva accertato che la comunicazione di avvio non conteneva tali specificazioni, limitandosi a richiamare la cessazione della commessa Telecom e senza effettuare la comparazione con gli altri dipendenti impiegati in altre sedi. Trattandosi di valutazione di merito coerente con la giurisprudenza consolidata, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
individua il vizio dedotto in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge
art. 5, comma 1, l. n. 223/1991
"l’individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale"
la selezione dei lavoratori da licenziare deve, di regola, riguardare l’intero complesso aziendale
art. 4, comma 3, l. n. 223/1991
la comunicazione di apertura della procedura deve indicare le ragioni della delimitazione della platea dei licenziandi e consentire il controllo sindacale sulla necessità dei licenziamenti
richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione della comunicazione di apertura della procedura
richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione della comunicazione di apertura della procedura
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la regola generale impone che la scelta dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento al complesso aziendale e non alla sola unità produttiva soppressa o ridimensionata.
- La delimitazione della platea dei licenziandi a un reparto, settore o sede territoriale è legittima solo se è specificamente motivata nella comunicazione di avvio della procedura con ragioni tecnico-produttive e organizzative idonee a giustificarla.
- Quando i lavoratori di altre unità o sedi svolgono mansioni fungibili o possiedono professionalità equivalente, il datore di lavoro deve dar conto del mancato loro coinvolgimento nella procedura e della non praticabilità della comparazione o ricollocazione.
- L’assenza nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 delle ragioni che giustificano la selezione ristretta e della comparazione con il restante personale integra violazione dei criteri di scelta e rende illegittimi i licenziamenti intimati.
- Le valutazioni del giudice di merito sul contenuto della comunicazione e sulla comparabilità delle mansioni, se coerenti con i principi di diritto consolidati, non si traducono in errori di diritto sindacabili in cassazione.
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