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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34297/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per omissione della riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p. (riduzione per il rito abbreviato). Sostiene che l'accordo tra difensore e Procuratore generale riguardava la pena di mesi sei di reclusione quale aumento per la continuazione, sulla quale doveva essere operata la riduzione per il rito, e che la pronuncia della Corte territoriale non ha correttamente recepito tale riduzione, determinando una difformità tra l'accordo e il contenuto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato nel merito. Ha ritenuto che, benché il motivo proposto (omessa riduzione ex art. 442 c.p.p.) sia deducibile anche nel caso di concordato in appello, nella fattispecie la sentenza impugnata è chiara nell'indicare che l'aumento di pena congruo a titolo di continuazione era "mesi sei di reclusione (mesi nove ridotto di un terzo per la scelta del rito)" e che dal verbale risulta l'accordo delle parti per la rideterminazione in mesi sei come aumento per la continuazione. Ne consegue che la Corte territoriale ha effettivamente tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato; perciò il motivo è infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la Corte ha applicato tale disciplina nel confermare la rideterminazione della pena in sede di appello.

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte rileva che tale riduzione si applica anche all'aumento per continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, ed è aritmeticamente predeterminata, quindi il giudice deve solo dare conto di averla considerata.

  • art. 81 c.p.

    Regola la continuazione e l'aumento di pena; la Corte ha esaminato l'aumento ex art. 81, secondo comma, e verificato che l'accordo delle parti ha parametrato l'aumento tenendo conto della riduzione per il rito.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Norma sui limiti del sindacato in Cassazione degli atti di concordato; la Corte, richiamando giurisprudenza di Sezioni Unite, rileva che in ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello possono essere fatti valere vizi di illegittimità della pena, quindi il motivo relativo alla mancata riduzione è ammissibile.

  • art. 314 c.p.

    Articolo indicato come parte dell'imputazione in primo grado; presente nella motivazione per contestualizzare i reati interessati dalla continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 19415 dell'08/05/2022 (dep. 2023), Fazio

    Principio secondo cui, nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello, possono essere dedotti anche vizi attinenti alla pena (es. illegittimità della pena), superando i limiti dell'art. 448, comma 2-bis.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini (Rv. 283818 - 01)

    Conferma che l'omessa considerazione della riduzione per il rito abbreviato nell'aumento di pena per continuazione costituisce vizio deducibile, e che il giudice deve esplicitare di aver tenuto conto della riduzione, la quale è aritmeticamente predeterminata.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale (Rv. 262888 - 01) e Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita (Rv. 281617 - 01)

    Precedenti che stabiliscono il principio applicato: quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per continuazione deve subire la riduzione prevista dal rito ed il giudice deve indicare di averne tenuto conto.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) è ammissibile in Cassazione dedurre la illegittimità della pena, compresa la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato.
  • Se uno dei reati che concorrono alla continuazione è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena per la continuazione deve essere computato tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve esplicitare in motivazione di aver considerato tale riduzione.
  • La riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata; non è necessaria una motivazione discrezionale sul "quantum", ma il giudice deve indicare che l'ha applicata o che l'accordo delle parti l'ha già incorporata.
  • Se dalle motivazioni della sentenza e dal verbale d'udienza emerge chiaramente che la pena concordata incorpora la riduzione per il rito, il motivo di cassazione relativo a omessa riduzione è infondato.
  • Quando la motivazione non consente di verificare se la riduzione è stata applicata, la Cassazione può annullare o rinviare per consentire al giudice di precisare la quantificazione della pena tenendo conto della riduzione.

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