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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20769/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia di appello aveva assolto gli imputati dal capo a) e aveva rideterminato la pena per ulteriori imputazioni di furto aggravato in concorso, contestate come commesse con diverse aggravanti, tra cui l'aver sottratto cose esistenti in pubblici uffici e la commissione di furti in danno di beni custoditi nella Biblioteca comunale di Caltanissetta e nel locale Conservatorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancato avviso ex art. 519 c.p.p. a seguito della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p.; 2) improcedibilità per difetto di querela; 3) inutilizzabilità della pen-drive contenente le immagini di videosorveglianza, dell'annotazione di P.G. e della relazione tecnica dattiloscopica; 4) illogicità o apparenza della motivazione sulla responsabilità; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) eccessività dell'aumento di pena per continuazione e, per uno dei ricorrenti, aumento sanzionatorio anche per il vincolo di continuazione con precedenti reati già giudicati; 7) mancata concessione della speciale tenuità del fatto ex art. 62 n. 4 c.p.; 8) illegittimo riconoscimento della recidiva; 9) diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi sulla nullità per omesso avviso ex art. 519 c.p.p., sul difetto di querela, sull'inutilizzabilità delle prove documentali e della consulenza dattiloscopica, sulla motivazione della condanna, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione dell'aumento per continuazione, sulla mancata concessione della speciale tenuità del fatto, sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle pene sostitutive. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 519 c.p.p.

    L'omesso avviso delle facoltà difensive non comporta nullità quando l'aggravante contestata è già desumibile in modo univoco dal contenuto dell'imputazione e non richiede contestazione suppletiva.

  • art. 522 c.p.p.

    La dedotta nullità per mutamento dell'imputazione non ricorre se l'aggravante era già compresa, in forma valutativa ma univoca, nella contestazione originaria.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    L'aggravante del furto in relazione a cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità può essere contestata anche per perifrasi univoche riferite ai luoghi o alla destinazione del bene.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come titolo di concorso di persone nei reati di furto oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale fattispecie base di furto contestata ai capi oggetto di impugnazione.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato per le aggravanti del furto, in particolare quelle di cui ai commi/numeri contestati nelle imputazioni.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La doglianza sulla speciale tenuità del danno o del pericolo è stata ritenuta generica e meramente assertiva.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, la pena complessiva deve rispettare i limiti del cumulo giuridico e l'aumento per i reati satellite deve essere motivato in modo verificabile.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come parametro per la valutazione della recidiva, delle attenuanti generiche e del diniego delle pene sostitutive, sulla base di un giudizio concreto e prognostico.

  • art. 131-bis c.p.

    Non risulta espressamente applicato; la doglianza della difesa viene invece ricondotta all'attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 62 n. 4 c.p.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; il tema probatorio è affrontato in termini di utilizzabilità e di sufficienza del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In tema di furto aggravato, l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità può ritenersi ritualmente contestata anche quando l'imputazione la descriva attraverso una perifrasi univoca che individui il luogo o la destinazione del bene sottratto; in tal caso non è necessaria una contestazione suppletiva ex art. 519 c.p.p. né si determina nullità della sentenza di primo grado.
  • La mancanza di querela è irrilevante quando i reati contestati sono procedibili d'ufficio.
  • Le videoriprese riprodotte su supporto informatico hanno natura documentale; la loro acquisizione non richiede il consenso delle parti, e la contestazione di inutilizzabilità deve essere specifica, specie se l'identificazione degli imputati sia avvenuta mediante diretta percezione dell'operante di polizia giudiziaria.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre pedissequamente le argomentazioni già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • In tema di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare gli aumenti per i singoli reati satellite; la motivazione è sufficiente se consente di verificare la proporzione tra pena base e incrementi e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, per verificare se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione a delinquere, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi può essere sorretto dal rilievo, anche isolato, di un elemento ritenuto ostativo alla funzione rieducativa della sostituzione, purché il giudizio prognostico sia motivato in modo non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTruffaPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaContinuazioneOnere della prova

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