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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12744/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Due soggetti avevano presentato opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. avverso lo stato passivo formato dal commissario liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, lamentando il mancato ammesso di un credito di euro 20.000. Sostenevano di avere sottoscritto un contratto di adesione a un fondo di accumulo e di avere versato la somma mediante bonifico bancario; deducevano che le somme erano state impiegate dalla cooperativa per l’acquisto e la ristrutturazione di un compendio immobiliare e che la documentazione prodotta provava sia il contratto sia il versamento. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata la data certa del contratto e, quindi, non opponibile alla procedura il preteso credito, oltre a reputare inammissibili le prove costituende. In cassazione gli eredi dei creditori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valutato la documentazione bancaria e ignorato elementi idonei a dimostrare la data certa del contratto e l’esistenza del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la deduzione relativa al timbro bancario era nuova, non dirimente e comunque non sufficiente a conferire data certa al documento; che anche il richiamo ad altri estratti conto non era idoneo a supplire alla mancanza di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.; e che le doglianze sulle prove costituende erano generiche, mentre l’omessa ammissione dell’istanza di esibizione non è sindacabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso è il rimedio azionato dai creditori per contestare il mancato riconoscimento del credito.

  • art. 99, comma 2, l. fall.

    Regola il procedimento di opposizione allo stato passivo; la controversia è stata trattata come giudizio ordinario di cognizione nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata deve essere certa verso i terzi; la Corte ribadisce che la certezza può derivare solo dai fatti previsti dalla norma o da altri fatti che diano eguale certezza, non da documenti privi a loro volta di data certa.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta violazione nella valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova lettura degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione all’apprezzamento delle prove documentali; la Corte ha escluso che la doglianza introducesse un vero vizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che la censura, così formulata, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta; non consente di censurare la mera ricostruzione della fattispecie concreta basata sulle prove.

  • art. 360bis c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la manifesta infondatezza della doglianza sulla data certa ricavata da estratti conto privi di efficacia equipollente.

  • art. 210 c.p.c.

    L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dalla parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: la censura è ammissibile solo se investe l’interpretazione o l’applicazione della norma astratta, non la ricostruzione della vicenda concreta.
  • Chi invoca un credito verso una procedura concorsuale fondato su scrittura privata non autenticata deve dimostrare la data certa del titolo in modo opponibile ai terzi; la certezza non può essere desunta da documenti privi di autonoma data certa o da elementi meramente indiziari non equipollenti.
  • La mancata ammissione di prove costituende è censurabile in cassazione solo se la doglianza è specifica e ne evidenzia la decisività; deduzioni generiche o meramente esplorative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L’istanza di esibizione documentale non è di per sé sindacabile in sede di legittimità quando la censura mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione istruttoria del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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