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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49804/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca patrimoniale disposta in sede di prevenzione (art. 24 d.lgs. 159/2011) e della non opponibilità alla procedura del mutuo concesso per l'acquisto dell'abitazione familiare (Guidonia Montecelio, 18/10/2010). I ricorrenti (Del Vecchio e Cammisa) denunciavano in particolare: carenza o apparente motivazione sulla qualificazione della "pericolosità generica" di Del Vecchio (art. 1 lett. b d.lgs. 159/2011) e sull'estensione temporale di tale pericolosità; mancata considerazione delle prove documentali sulla lecita provenienza dei redditi e su pagamenti del mutuo da parte del padre garante; sproporzione non adeguatamente accertata tra redditi leciti e investimenti; e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.). Intesa Sanpaolo deduceva l'insussistenza della prova del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, la mancata valutazione della buona fede bancaria e l'irrilevanza di eventuali obblighi di verifica da parte della banca subentrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi: ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla confisca dei beni immobili siti in Guidonia Montecelio (acquistati il 18/10/2010) e, per conseguenza, alla dichiarazione di non opponibilità del mutuo contratto per tale acquisto. Il motivo dell'annullamento è l'assenza motivazionale da parte della Corte d'appello riguardo alla perimetrazione temporale della "pericolosità generica" (la Corte d'appello aveva esteso la pericolosità dal 2004 al 2019 senza adeguata motivazione sui periodi intermedi), con conseguente impossibilità di collegare con sufficiente certezza l'acquisto del 2010 ai proventi illeciti dedotti. Per il resto (conferma delle misure patrimoniali riguardanti altri beni, e valutazioni sulla pericolosità successiva al 2011 e sugli altri beni acquisiti) la Cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure dei ricorrenti, confermando la portata motivazionale sufficiente del decreto d'appello. Le censure della banca sulla prova del nesso di strumentalità e sulla buona fede sono state ritenute assorbite dall'annullamento limitato operato dalla Corte.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159

    art.1 lett. b; art.20; art.24; art.41; art.52, comma 1, lett. b; art.10, comma 3

    Norma quadro sulle misure di prevenzione: definisce la pericolosità generica (art.1 lett. b), la confisca di prevenzione (art.24) e le regole procedurali e di sindacabilità. La Corte ha applicato questi articoli per valutare il nesso tra attività illecita e patrimoni e per verificare i limiti della motivazione in materia di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di reformatio in peius: i ricorrenti sostennero che la Corte di appello avesse esteso in peius il periodo di pericolosità senza una impugnazione del P.M.; la Corte di Cassazione ha considerato il rilievo nella valutazione della motivazione.

  • Legge n.1423/1956

    Richiamata per delimitare la sindacabilità in Cassazione delle decisioni di prevenzione: la censura è ammessa in Cassazione solo per "mancanza" di motivazione (testo del tutto privo dei requisiti minimi), non per vizi di logica o contraddittorietà più sottili.

  • Corte costituzionale

    Fornisce il triplice requisito per la pericolosità generica (commissione abituale di delitti, conseguimento di profitti, rilevanza dei profitti nel reddito complessivo). La Corte è stata richiamata per valutare se la motivazione della pericolosità fosse adeguata.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione sindaca la motivazione solo in caso di assoluta mancanza o di apparente motivazione non collegata ai fatti; non è sindacabile in Cassazione la mera insufficienza logica se il testo motivazionale rispetta i requisiti minimi.
  • Per dichiarare la "pericolosità generica" è necessario un quadro fattuale concreto e storicamente apprezzabile: non bastano semplici segnalazioni o voci di banche dati; il giudice deve esplicitare il nesso temporale e probatorio tra condotte illecite e accumuli patrimoniali.
  • Quando l'acquisto di un bene è avvenuto in momenti temporali non chiaramente ricompresi nel periodo di pericolosità riconosciuto, il collegamento con proventi illeciti richiede motivazione adeguata; la carenza di tale motivazione può portare all'annullamento parziale della confisca.
  • Il creditore (banca) può essere escluso dalla responsabilità di non opponibilità del credito solo se risulta provato il nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita; spetta al giudice della prevenzione accertare tale nesso, salvo che il creditore provi la propria buona fede secondo i criteri previsti dalla norma.
  • Nelle impugnazioni in materia di prevenzione è efficace sollevare la carenza motivazionale sulla delimitazione temporale della pericolosità e sul collegamento specifico tra singoli acquisti e presunti proventi delittuosi: tali profili possono ottenere l'annullamento parziale del provvedimento.

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