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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31821/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare proposta dalla parte venditrice e accolta dal Tribunale di Genova, con conseguente risarcimento del danno. La Corte d'appello di Genova aveva respinto il gravame della società acquirente. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto, in un motivo complesso, la violazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando un vizio del contenuto della sentenza e l'omesso esame di un fatto storico decisivo. In concreto ha sostenuto che la notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702-ter c.p.c. fosse stata eseguita irritualmente presso la precedente forma sociale "Srls" anziché presso la "S.r.l.", ritenuta soggetto diverso; inoltre ha affermato che, dalla documentazione prodotta dalla controparte, non sarebbe emersa alcuna diffida ad adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, preliminarmente, che il ricorso risultava sottoscritto solo da un avvocato che, da verifica presso il CNF, non risultava iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Ha quindi affermato che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e la valida procura speciale devono sussistere già al momento della notificazione dell'impugnazione, quale requisito di ritualità insanabile, non sanabile da atti successivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente lo richiama per denunciare vizi della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è precluso da un vizio di ammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama le inammissibilità immediatamente segnalabili ai sensi di questa norma, prima ancora di esaminare il motivo nel merito.

  • art. 702-ter c.p.c.

    È il rito del ricorso originario richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne fa applicazione per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte integra un vizio insanabile di ritualità dell'impugnazione, che comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La valida procura speciale e la legittimazione del difensore al patrocinio in Cassazione devono esistere già al momento della notificazione del ricorso; non sono idonei a sanare il difetto atti o attività successivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
  • L'esame dei motivi di merito resta precluso se l'impugnazione è affetta da un vizio originario di ammissibilità che impedisce l'accesso al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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