Cassazione Penale, Sentenza n. 33622/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di perquisizione e sequestro (6 ottobre 2022) relativo a 140 paia di scarpe e due scarpe spaiate per presunta contraffazione. I motivi principali adducevano: (1) violazione di norme procedurali (artt. 125, 247, 253 c.p.p.) per carenza di indicazione dei fatti, del nesso di pertinenzialità dei beni e di motivazione del decreto di perquisizione; (2) nullità per mancante descrizione della natura dei beni e delle finalità probatorie concretamente perseguite, con censura anche della possibilità di integrazione da parte del giudice del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il contesto fattuale (un precedente sequestro di "pezzi" della stessa partita e la collaborazione del ricorrente nella consegna delle restanti scarpe) chiarisse l'oggetto e le finalità del sequestro; inoltre ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui per il sequestro probatorio è sufficiente il richiamo al titolo del reato e agli atti di polizia giudiziaria e non è necessaria la completa formulazione di un capo di imputazione. Il secondo motivo è stato anche ritenuto inammissibile per essere in parte nuovo in cassazione (non devoluto al riesame). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citata dalla difesa come norma procedurale violata riguardo ai requisiti del decreto di perquisizione; la Corte ritiene che, nel sequestro probatorio, il riferimento al titolo del reato e agli atti di polizia giudiziaria possa essere sufficiente ai fini della motivazione del provvedimento.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina il contenuto degli atti di polizia giudiziaria; la Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo alla luce del contesto fattuale e della giurisprudenza consolidata.
Richiamato in relazione ai requisiti formali del decreto di sequestro; la Corte ha ritenuto comunque adeguata la motivazione per il sequestro probatorio nel caso concreto.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Richiamato per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; è la norma procedurevole che ha disciplinato la modalità di trattazione del ricorso.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiamato come riferimento formale per la sintetizzazione dei motivi nel ricorso; non ha inciso sul merito della decisione.
artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, c.p.p.
Richiamati per il principio secondo cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nel grado precedente, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; la Corte ha applicato questo principio per escludere la nuova censura sulle finalità probatorie.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019 (Imp. Chianese)
"è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria"
La Corte ha applicato questo principio quale orientamento consolidato: per il sequestro probatorio la motivazione può essere limitata al riferimento al titolo del reato e agli atti di polizia giudiziaria, senza la completa formulazione dell'imputazione.
Massime di principio
- Per il sequestro probatorio è spesso sufficiente che il decreto indichi il titolo del reato e faccia riferimento agli atti della polizia giudiziaria; non è sempre necessaria la completa esposizione del capo di imputazione.
- Il contesto fattuale (precedenti sequestri della stessa partita, collaborazione del destinatario, atti di polizia) è rilevante per valutare la legittimità e la motivazione del sequestro.
- Questioni non sollevate nei gradi processuali precedenti (es. in appello o nel riesame) sono generalmente inammissibili in cassazione, salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle prima.
- La difesa che intenda censurare vizi specifici del decreto di perquisizione/sequestro dovrebbe sollevarli tempestivamente nei gradi immediatamente successivi (tribunale del riesame/appello) per non perdere la possibilità di dedurli in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie conformemente all'art. 616 c.p.p.; quindi va valutata anche la convenienza di proporre ricorso quando i profili di impugnazione sono deboli o nuovi.
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