Cassazione Civile, Ordinanza n. 26227/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti e della conseguente sopravvenienza che rendeva inutile la prosecuzione del giudizio; ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura della decisione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in nome collettivo e i suoi soci avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa della società. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello. I soci avevano quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio hanno dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per tale ragione.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ha determinato la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione e quindi l'estinzione del giudizio.
Norma di conversione richiamata quale base della definizione agevolata invocata dalle parti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti in ragione della natura della decisione.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto non dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la decisione non è di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando la prosecuzione del processo diviene superflua per effetto di una sopravvenienza normativa o processuale che definisce la lite, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la decisione non integra un rigetto integrale dell'impugnazione, ma si conclude con estinzione del giudizio.
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