Cassazione Penale, Ordinanza n. 08647/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Ha dedotto, con due motivi, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale e la violazione dell'art. 132 c.p. per la mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato né sulla responsabilità né sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi si limitavano a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano generici e non si misuravano criticamente con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva già risposto in modo congruo e logico alle doglianze sulla responsabilità e sui criteri di quantificazione della pena, anche con riferimento implicito alla configurazione del tentativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla configurazione del tentativo e alla determinazione della pena conseguente alla forma tentata del reato
indicazione del vincolo della continuazione contestato unitamente al tentativo e al furto
norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione
invocato dal ricorrente per censurare la mancata esplicitazione dei criteri di determinazione della pena
richiamato per il requisito della specificità dei motivi di impugnazione
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria in assenza di ragioni particolari
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata come precedente sul dovere del ricorrente di confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
richiamata come precedente sull'inammissibilità del ricorso che reitera i motivi di appello
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
richiamata in tema di genericità del ricorso per cassazione che non si confronta con la motivazione
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
richiamata in tema di inammissibilità per mancato confronto con la sentenza impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenza o illogicità della motivazione senza confrontarsi con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito.
- Quando il giudice di appello ha già risposto in modo congruo alle doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente perché quella risposta sarebbe erronea o illogica; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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