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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36918/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del ne bis in idem tra due condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (sentenza della Corte d'assise d'appello del 4 giugno 2004, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2004, e sentenza della Corte di Appello del 9 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020). Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. per incompatibilità del Presidente estensore (già componente ed estensore di una delle sentenze impugnate), che avrebbe dovuto astenersi o essere ricusato; (2) violazione dell'art. 669 c.p.p. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che le due pronunce hanno giudicato sovrapponibili condotte permanenti e identiche relative alla 'locale' di Roghudi (medesima partecipazione e interazioni con membri della famiglia Zavattieri, in particolare con Annunziato Zavattieri), con conseguente duplicazione della condanna per lo stesso fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha precisato che l'eventuale incompatibilità del giudice non determina nullità, ma costituisce motivo di astensione o ricusazione da esperire tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.; la mancata impugnazione con istanza di ricusazione nei termini ha reso inammissibile la doglianza. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto che non sussista il ne bis in idem: i segmenti di condotta valutati nelle due vicende non sono sovrapponibili ma si collocano in rapporto di consequenzialità consortile e temporale nel più ampio contesto della 'ndrangheta; le due sentenze riguardano periodi e composizioni associative differenti e programmi associativi non sovrapponibili. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, richiede corrispondenza storico-naturalistica nella triade condotta-nesso causale-evento; per i reati associativi non rilevano di per sé mutamenti di ruolo o di ampiezza dell'organizzazione, ma occorre accertare se vi sia stata effettiva continuità nella stessa organizzazione o, al contrario, il passaggio a un'organizzazione diversa o la successione tra organismi diversi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso richiede, ai fini del ne bis in idem, l'accertamento della identità storico-naturalistica del fatto (triade condotta-nesso causale-evento). Mutamenti di ruolo o ampliamenti dell'organizzazione non escludono automaticamente nuova processabilità; è necessario verificare se si tratti della stessa organizzazione o di una diversa successione di organismi.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Eventuali cause di incompatibilità non determinano la nullità dell'atto giudiziario ma costituiscono motivo di astensione/ricusazione; devono essere fatte valere con le ordinarie procedure.

  • art. 36, comma 1, lett. g) cod. proc. pen.

    Le 'gravi ragioni di convenienza' possono giustificare l'astensione del magistrato, ma la questione deve essere sollevata tempestivamente secondo le regole procedurali; la mera esistenza di una precedente partecipazione a decisione non impone automaticamente l'astensione se non tempestivamente dedotta.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di ricusazione: la doglianza concernente la presunta incompatibilità del giudice deve essere proposta tempestivamente con l'istanza di ricusazione; il termine di tre giorni per proporla decorre autonomamente e la mancata proposizione la preclude.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'incidente di esecuzione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione sul ne bis in idem non fosse fondata sul piano fattuale e che il giudice dell'esecuzione non avesse omesso di considerare i rilievi posti dalla difesa.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, come disposto dall'articolo richiamato.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. Donati e Corte Cost. n.200/2016 richiamate)

    La Corte ha richiamato principi di legittimità consolidati: l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica e, per le associazioni, va valutata concretamente la sovrapposizione delle condotte oggetto di giudicato; nelle contestazioni 'aperte' di reato permanente la prosecuzione del periodo e l'allegazione di fatti nuovi possono escludere la medesimità del fatto.

Massime di principio

  • L'eventuale incompatibilità del giudice non annulla il provvedimento: va sollevata tempestivamente tramite ricusazione (art. 37 c.p.p.), pena la decadenza della doglianza.
  • Il ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto considerata nella triade condotta-nesso causale-evento; la mera identità formale della norma violata non basta.
  • Nei reati associativi (art. 416-bis) non è decisivo il solo mutamento di ruolo o l'aumento del numero dei partecipanti: occorre verificare se si tratti della stessa organizzazione o di una diversa successione di organismi criminali.
  • In contestazioni 'in forma aperta' (reato permanente) la prosecuzione del reato oltre il periodo già giudicato e l'allegazione di un fatto nuovo possono giustificare una nuova condanna senza violare il ne bis in idem.
  • Le censure relative a vizî di composizione del collegio o incompatibilità personale del giudice devono essere tempestivamente proposte nel procedimento di merito o con ricusazione; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è spesso inefficace.
  • Per ottenere il riconoscimento del ne bis in idem è necessario dimostrare concretamente la sovrapposizione delle medesime condotte oggetto del giudicato, non basarsi su affermazioni generiche di identità dell'ambito associativo.
  • In caso di pluralità di sentenze su vicende connesse, un'analisi dettagliata dei periodi temporalmente contestati e della composizione dell'organizzazione è essenziale per stabilire la preclusione del nuovo processo.

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