Cassazione Penale, Sentenza n. 32841/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione della sentenza di condanna per il reato ascritto (art. 391-ter cod. pen.), in quanto il giudice di primo grado si è limitato a riassumere gli atti processuali e ad affermare la sussistenza del reato con la formula "dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli atti e dei dirimenti elementi contenuti nel fascicolo del P. M. è emersa evidente la sussistenza del reato", senza indicare e analizzare concretamente gli elementi probatori a supporto della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio di appello alla Corte di appello di Napoli. La Corte ha rilevato che la motivazione di primo grado è apparente e meramente formulaica, priva di descrizione e analisi degli elementi probatori necessari per giustificare la condanna. Tuttavia la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativi dell'art. 604 cod. proc. pen. che impongono la trasmissione al giudice di primo grado, potendo la Corte di appello, nell'esercizio della sua piena cognizione, integrare o redigere la motivazione mancante; non si dispone pertanto il riesame in primo grado ma il rinvio alla Corte di appello competente.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale è stata pronunciata la condanna; nel testo della sentenza impugnata l'articolo è indicato come titolo dell'accusa, ma la decisione cassazionale non entra nel merito della qualificazione normativa del fatto.
Richiamato per distinguere i casi tassativi in cui la Corte d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al giudice di primo grado; la Corte afferma che la mancanza assoluta di motivazione non rientra necessariamente in tali ipotesi, permettendo alla Corte d'appello di integrare la motivazione per la decisione di merito.
Sez.6, n. 1270 del 20/11/2024 (depositata 2025, Diana, Rv. 287505)
Precedente richiamato per il principio che l'assenza assoluta di motivazione non comporta automaticamente la regressione del giudizio in primo grado perché la Corte d'appello può redigere la motivazione mancante nell'esercizio della sua piena cognizione.
Sez.5, n. 1076 del 21/10/2022 (dep. 2023, Rv. 283894)
Precedente richiamato a supporto dell'orientamento secondo cui, in caso di annullamento per vizi di motivazione, lo scrutinio successivo può essere svolto dalla Corte d'appello competente senza che sia sempre necessario ritornare al giudice di primo grado.
Massime di principio
- La mera enunciazione di una conclusione (es. "dallo stato degli atti... è emersa la sussistenza del reato") senza descrivere e valutare gli specifici elementi probatori è insufficiente e può portare all'annullamento in Cassazione per carenza di motivazione.
- Anche nel rito abbreviato il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la decisione, collegando gli elementi di fatto e di prova alla conclusione di colpevolezza.
- L'assenza di motivazione non determina automaticamente la trasmissione degli atti al primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; la Corte d'appello, nella sua funzione di piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante.
- Per il ricorrente: l'impugnazione per omessa o insufficiente motivazione è un rimedio efficace per ottenere l'annullamento e il rinvio, senza garantire comunque la cancellazione definitiva della condanna.
- Per il giudice di merito e il pubblico ministero: è essenziale che la decisione indichi chiaramente quali elementi probatori siano stati ritenuti decisivi e perché, evitando formule generiche che non consentono il controllo in sede di legittimità.
- In casi analoghi, valutare se la motivazione mancante riguarda un punto essenziale della decisione; se sì, è probabile l'annullamento e il rinvio alla Corte d'appello affinché svolga il riesame e rediga motivazione completa.
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