Cassazione Civile, Ordinanza n. 10670/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario agiva contro un consorzio pubblico e altri soggetti per ottenere la restituzione di aree site in contrada Ponte Valentino, oppure il pagamento del loro equivalente, oltre al risarcimento dei danni, deducendo l'illegittima occupazione a partire dal 1989 per la realizzazione di opere di difesa spondale del fiume Calore e di tubazioni interrate per la conduzione di acque. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello, dopo una prima sentenza non definitiva, ridefiniva l'estensione delle aree irreversibilmente trasformate e di quelle solo limitatamente utilizzate, condannando il consorzio e la società consortile appaltatrice al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. Il consorzio ricorreva per cassazione con dieci motivi, denunciando: ultrapetizione per la condanna al deprezzamento della porzione di fondo non occupata; erronea inclusione di tombini e pozzetti nel calcolo dell'occupazione acquisitiva; errata qualificazione della posa di condotte interrate come illecito permanente con esclusione della riduzione in pristino; inammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c.; mancata disapplicazione dell'atto di approvazione del frazionamento; errata utilizzazione delle risultanze catastali; omesso esame del fatto che il frazionamento non riproduceva lo stato dei luoghi; omesso esame dell'estraneità di alcune aree relative a depuratore e strada di accesso; omesso esame dell'assenza di opere pubbliche su ulteriori particelle; motivazione apparente sul vantaggio tratto dal proprietario dalla difesa spondale. Nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiaravano di avere definito transattivamente la controversia e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso principale; ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Il testo fornito si interrompe dopo l'avvio del dispositivo e non consente di ricostruire oltre con certezza l'assetto finale del ricorso incidentale, ma emerge chiaramente che il giudizio di legittimità si è chiuso per sopravvenuta definizione transattiva della lite.
Norme richiamate
invocato per denunciare ultrapetizione, ossia pronuncia oltre la domanda, in relazione alla condanna al deprezzamento della porzione di fondo non espressamente richiesta.
invocato per sostenere l'inammissibilità in appello della produzione documentale tardiva utilizzata dal consulente tecnico.
art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamato per chiedere la disapplicazione dell'atto di approvazione del frazionamento ritenuto inattendibile.
richiamato in via analogica dal ricorrente per sostenere il valore sussidiario delle risultanze catastali nella determinazione dell'estensione dei terreni.
richiamato per affermare che l'eventuale confessione sarebbe revocabile per errore e, se stragiudiziale, liberamente valutabile dal giudice.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in sede di legittimità, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente chiusura del giudizio e regolazione delle spese secondo equità o compensazione.
- La deduzione di ultrapetizione richiede la verifica che la condanna riguardi un bene della vita o una voce di danno non domandata; in difetto di tale corrispondenza la censura investe la violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nelle controversie sull'occupazione illegittima e sulla trasformazione del fondo, la qualificazione dell'opera come irreversibilmente trasformativa o come mera limitazione del diritto incide sul criterio di liquidazione del danno e sulla possibilità di riduzione in pristino.
- Le censure che attaccano l'apprezzamento di documenti tecnici, catastali o peritali devono confrontarsi con l'effettivo impianto motivazionale della decisione di merito e con i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame.
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