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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10670/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario agiva contro un consorzio pubblico e altri soggetti per ottenere la restituzione di aree site in contrada Ponte Valentino, oppure il pagamento del loro equivalente, oltre al risarcimento dei danni, deducendo l'illegittima occupazione a partire dal 1989 per la realizzazione di opere di difesa spondale del fiume Calore e di tubazioni interrate per la conduzione di acque. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello, dopo una prima sentenza non definitiva, ridefiniva l'estensione delle aree irreversibilmente trasformate e di quelle solo limitatamente utilizzate, condannando il consorzio e la società consortile appaltatrice al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. Il consorzio ricorreva per cassazione con dieci motivi, denunciando: ultrapetizione per la condanna al deprezzamento della porzione di fondo non occupata; erronea inclusione di tombini e pozzetti nel calcolo dell'occupazione acquisitiva; errata qualificazione della posa di condotte interrate come illecito permanente con esclusione della riduzione in pristino; inammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c.; mancata disapplicazione dell'atto di approvazione del frazionamento; errata utilizzazione delle risultanze catastali; omesso esame del fatto che il frazionamento non riproduceva lo stato dei luoghi; omesso esame dell'estraneità di alcune aree relative a depuratore e strada di accesso; omesso esame dell'assenza di opere pubbliche su ulteriori particelle; motivazione apparente sul vantaggio tratto dal proprietario dalla difesa spondale. Nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiaravano di avere definito transattivamente la controversia e chiedevano la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso principale; ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Il testo fornito si interrompe dopo l'avvio del dispositivo e non consente di ricostruire oltre con certezza l'assetto finale del ricorso incidentale, ma emerge chiaramente che il giudizio di legittimità si è chiuso per sopravvenuta definizione transattiva della lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione, ossia pronuncia oltre la domanda, in relazione alla condanna al deprezzamento della porzione di fondo non espressamente richiesta.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità in appello della produzione documentale tardiva utilizzata dal consulente tecnico.

  • art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248

    richiamato per chiedere la disapplicazione dell'atto di approvazione del frazionamento ritenuto inattendibile.

  • art. 950 c.c.

    richiamato in via analogica dal ricorrente per sostenere il valore sussidiario delle risultanze catastali nella determinazione dell'estensione dei terreni.

  • art. 2732 c.c.

    richiamato per affermare che l'eventuale confessione sarebbe revocabile per errore e, se stragiudiziale, liberamente valutabile dal giudice.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in sede di legittimità, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente chiusura del giudizio e regolazione delle spese secondo equità o compensazione.
  • La deduzione di ultrapetizione richiede la verifica che la condanna riguardi un bene della vita o una voce di danno non domandata; in difetto di tale corrispondenza la censura investe la violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Nelle controversie sull'occupazione illegittima e sulla trasformazione del fondo, la qualificazione dell'opera come irreversibilmente trasformativa o come mera limitazione del diritto incide sul criterio di liquidazione del danno e sulla possibilità di riduzione in pristino.
  • Le censure che attaccano l'apprezzamento di documenti tecnici, catastali o peritali devono confrontarsi con l'effettivo impianto motivazionale della decisione di merito e con i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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