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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21890/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila affinché provveda ad applicare tale sanzione nell'ambito della misura prevista dalla legge, esercitando il potere discrezionale sulla durata entro i limiti normativi.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (ricorso per saltum) per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 Codice della Strada, in relazione a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che aveva inflitto all'imputata 4 mesi di arresto e 1.350 euro di ammenda, convertiti in lavoro di pubblica utilità, per guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata

    La sospensione della patente prevista dall'art. 187, comma 1, è una sanzione amministrativa accessoria di carattere obbligatorio che deve essere applicata contestualmente all'accertamento del reato anche quando la pena è concordata e applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; se il veicolo appartiene a terzi la durata si raddoppia.

  • art. 444 c.p.p.

    La procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) non esime il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge materiale; tali sanzioni devono essere comunque disposte se previste dalla norma incriminatrice.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria prevista dalla norma penale stradale (es. sospensione patente ex art. 187 CdS) è obbligatoria e va applicata anche in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
  • L'omissione di una sanzione amministrativa accessoria configurabile come vizio di diritto può essere impugnata dal Procuratore Generale e può determinare l'annullamento parziale della sentenza con rimessione degli atti al giudice di merito per l'applicazione della sanzione mancante.
  • Il giudice di merito, richiamato a correggere l'omissione, deve determinare la durata della sanzione accessoria entro i limiti previsti dalla legge (ad es. 1-2 anni per la sospensione) e applicare il raddoppio se ricorre il caso del veicolo di proprietà di terzi.
  • La Corte può annullare la sentenza limitatamente alla parte viziata senza incidere sulle altre statuizioni non affette da vizio, consentendo così l'integrazione del provvedimento rispetto alla misura omessa.

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