Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24293/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Drago impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravata a carico del ricorrente ma confermato le statuizioni civili. Le censure principali sono: 1) vizio procedurale per mancata o irregolare notifica dell'avviso di deposito della motivazione oltre i 90 giorni (art. 548 comma 2 c.p.p.), con conseguente impedimento del difensore a consultare gli atti; 2) valutazione probatoria errata perché le sentenze di merito si fondavano solo sulle dichiarazioni della persona offesa senza riscontri e senza prova dell'invio della raccomandata all'indirizzo corretto né dell'interversione del possesso; 3) errata valutazione circa la tempestività della querela e l'identificazione del soggetto legittimato a proporre querela (sostenendo che il danneggiato sarebbero state la moglie e la suocera e non Guastella); 4) uso irragionevole del potere equitativo per la liquidazione del danno non patrimoniale, con una voce onnicomprensiva che impedirebbe una valutazione della congruità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul piano formale ha ritenuto la censura sulla notifica generica e ha verificato che la sentenza era stata notificata al precedente difensore in data 21 gennaio 2021. Sostanzialmente, accogliendo i principi indicati dalla Corte Costituzionale n. 182/2021, la Cassazione ha limitato il sindacato al solo profilo civile in quanto il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla attendibilità della persona offesa, essendo la sua versione riscontrata da documenti (quietanza del 31/3/2010 per 10.000 euro, istanza di conversione del pignoramento, ordinanza di inammissibilità, autorizzazione alla restituzione di Euro 7.300, revoca del mandato e raccomandata con compiuta giacenza). Ha ritenuto generiche le censure sulla mancata prova della ricezione della raccomandata e ha confermato la tempestività della querela per come ricostruito in fatto dalla Corte territoriale. Ha altresì dichiarato congrua la liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo che la discrezionalità equitativa del giudice di merito non fosse carente di motivazione né macroscopicamente irragionevole. Conseguentemente ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Inoltre, con provvedimento che dichiara l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 548 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di deposito della motivazione e alla notifica dell'avviso di deposito; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha verificato la regolare notifica al precedente difensore.

  • art. 61 n.11 cod.pen.

    Norma richiamata quale circostanza aggravante applicata al reato di appropriazione indebita contestato in primo grado (qualificazione fattispecie di reato).

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Richiamata nella motivazione in ordine al diverso regime probatorio delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte afferma che le regole del citato comma non si applicano alle dichiarazioni dell'offeso e che queste possono fondare la responsabilità se il giudice ne verifica e motiva credibilità e attendibilità.

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte precisa che, in tali casi, il giudice dell'impugnazione può decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili.

  • Corte Cost. n. 182/2021

    Principio interpretativo secondo cui, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione è spogliato della cognizione sulla responsabilità penale e deve decidere solo sugli effetti civili senza riconoscere la responsabilità penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese della parte privata che propone un ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte con condanna alle spese e irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può sindacare la sentenza solo sugli aspetti civili e non può rimettere in discussione la responsabilità penale dell'imputato.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate da sole per fondare una decisione di responsabilità civile/penale purché il giudice motivi adeguatamente sulla loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca e, se ritenuto utile, su riscontri estrinseci.
  • Le censure generiche relative a vizi di notifica o mancata produzione di atti sono spesso dichiarate inammissibili se non specificano il pregiudizio subito o non dimostrano l'irregolarità della notifica; il ricorrente deve provare concretamente il vizio.
  • La tempestività della querela si valuta in base al momento in cui la persona offesa ha effettiva conoscenza dell'evento o della non restituzione delle somme; valutazioni di merito su tale punto sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale rientra in un ampio apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo se manca totalmente la motivazione, è macroscopicamente distante dai dati di esperienza comune o è radicalmente contraddittoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.