Cassazione Penale, Sentenza n. 29707/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la revoca parziale del sequestro preventivo disposto su beni e rapporti finanziari di Ippedico, relativo a profitti da presunte truffe per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Le questioni decisive erano: a) se il capo 29) dell'imputazione nel presente procedimento effettivamente addebitasse a Ippedico la stessa condotta per la quale era intervenuto il proscioglimento in un separato processo; b) se l'incameramento da parte dell'ente erogatore "AGEA" delle somme ottenute tramite polizze fideiussorie (risarcimento effettuato dalla compagnia assicurativa) riducesse il profitto del reato e quindi l'ammontare del sequestro. Si deduceva inoltre che il Tribunale d'appello non aveva osservato le prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e non aveva fornito motivazione esaustiva sui punti rimessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse adempiuto al dovere supplementare di motivazione imposto dalla sentenza rescindente: non è stato chiarito con sufficiente precisione se il capo 29) imputi a Ippedico la medesima condotta per la quale vi fu il proscioglimento nel processo separato (quindi se il profitto potesse essere ricondotto a lui) e non è stata data adeguata disamina della rilevanza dell'incameramento delle somme da parte di "AGEA". Per tali ragioni la decisione è annullata con rinvio; gli altri motivi relativi al quantum della misura sono rimasti assorbiti e saranno valutati dal giudice d'appello dopo il nuovo esame.
Norme richiamate
Norma che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; è il reato centrale per cui è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
Codice di procedura penale, art. 627, comma 3
Disposizione richiamata in relazione all'obbligo del giudice di rinvio di fornire motivazione supplementare conforme alle indicazioni della Corte di cassazione dopo annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adempiuto adeguatamente a tale onere.
Codice penale, artt. 640-quater e 322-ter
Norme richiamate per distinguere il regime di confisca e l'eventuale rilevanza delle restituzioni: la Corte osserva che la disciplina applicabile alla confisca per equivalente negli artt. citati presenta questioni diverse rispetto ad altre fattispecie (richiamata giurisprudenza comparativa), rendendo necessario un esame puntuale sul se e come le restituzioni/incameramenti incidano sul profitto soggetto a sequestro.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34655/2005 - Donati; Sez. U., n. 15403/2023 - Galati)
Richiamati come principi orientativi: la corrispondenza storico-naturalistica delle condotte per valutare identità materiale del fatto tra procedimenti e l'estensione della cognizione del giudice d'appello cautelare ai motivi strettamente connessi, nonché la possibilità di produrre elementi nuovi nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il sequestro preventivo è disposto in vista della confisca per equivalente, è essenziale che il profitto ascritto al singolo soggetto sia effettivamente collegato alla condotta che gli è contestata; se un reato contestato in altro procedimento ha dato luogo a proscioglimento, il giudice deve verificare con precisione la sovrapponibilità storica e materiale delle condotte (criterio 'storico-naturalistico').
- La mera diversità di qualificazione giuridica fra due imputazioni non esclude automaticamente l'identità del fatto: occorre valutare gli elementi materiali (tempo, luogo, modalità, persone) per stabilire se si tratta della stessa condotta.
- Le somme incamerate dall'ente offeso o rimborsate da terzi (es. compagnie assicurative che escutano polizze fideiussorie) possono ridurre il bene economico considerato profitto del reato e, quindi, giustificare una riduzione del sequestro; il giudice deve esaminare se il pagamento ha effettivamente eliminato la disponibilità di quel profitto nella sfera dell'imputato.
- Il fatto che il convenuto non abbia poi rimborsato la compagnia assicurativa non determina automaticamente l'impossibilità di considerare eliso il profitto: la valutazione richiede accertamento sulle conseguenze reali dell'escussione delle polizze e sulla duplicazione di misure riparatorie o punitive.
- In sede di rinvio il giudice deve osservare puntualmente le indicazioni della Corte di cassazione e motivare specificamente sui punti rimessi; la carenza motivazionale legittima l'annullamento e il rinvio.
- Nel giudizio d'appello cautelare possono essere introdotti elementi nuovi purché siano strettamente connessi ai motivi di gravame, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione: pertanto, documenti attestanti l'incameramento o i pagamenti da parte di terzi vanno prodotti e valutati.
- Se il valore sottoposto a vincolo eccede l'ammontare del profitto indicato nel provvedimento impositivo, il ricorrente deve contestare il quantum fornendo elementi di prova; tale deduzione deve essere valutata dal giudice sul merito dopo che sia chiarita la spettanza o meno del profitto contestato.
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