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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29707/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la revoca parziale del sequestro preventivo disposto su beni e rapporti finanziari di Ippedico, relativo a profitti da presunte truffe per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Le questioni decisive erano: a) se il capo 29) dell'imputazione nel presente procedimento effettivamente addebitasse a Ippedico la stessa condotta per la quale era intervenuto il proscioglimento in un separato processo; b) se l'incameramento da parte dell'ente erogatore "AGEA" delle somme ottenute tramite polizze fideiussorie (risarcimento effettuato dalla compagnia assicurativa) riducesse il profitto del reato e quindi l'ammontare del sequestro. Si deduceva inoltre che il Tribunale d'appello non aveva osservato le prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e non aveva fornito motivazione esaustiva sui punti rimessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse adempiuto al dovere supplementare di motivazione imposto dalla sentenza rescindente: non è stato chiarito con sufficiente precisione se il capo 29) imputi a Ippedico la medesima condotta per la quale vi fu il proscioglimento nel processo separato (quindi se il profitto potesse essere ricondotto a lui) e non è stata data adeguata disamina della rilevanza dell'incameramento delle somme da parte di "AGEA". Per tali ragioni la decisione è annullata con rinvio; gli altri motivi relativi al quantum della misura sono rimasti assorbiti e saranno valutati dal giudice d'appello dopo il nuovo esame.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 640-bis

    Norma che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; è il reato centrale per cui è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Disposizione richiamata in relazione all'obbligo del giudice di rinvio di fornire motivazione supplementare conforme alle indicazioni della Corte di cassazione dopo annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adempiuto adeguatamente a tale onere.

  • Codice penale, artt. 640-quater e 322-ter

    Norme richiamate per distinguere il regime di confisca e l'eventuale rilevanza delle restituzioni: la Corte osserva che la disciplina applicabile alla confisca per equivalente negli artt. citati presenta questioni diverse rispetto ad altre fattispecie (richiamata giurisprudenza comparativa), rendendo necessario un esame puntuale sul se e come le restituzioni/incameramenti incidano sul profitto soggetto a sequestro.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34655/2005 - Donati; Sez. U., n. 15403/2023 - Galati)

    Richiamati come principi orientativi: la corrispondenza storico-naturalistica delle condotte per valutare identità materiale del fatto tra procedimenti e l'estensione della cognizione del giudice d'appello cautelare ai motivi strettamente connessi, nonché la possibilità di produrre elementi nuovi nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il sequestro preventivo è disposto in vista della confisca per equivalente, è essenziale che il profitto ascritto al singolo soggetto sia effettivamente collegato alla condotta che gli è contestata; se un reato contestato in altro procedimento ha dato luogo a proscioglimento, il giudice deve verificare con precisione la sovrapponibilità storica e materiale delle condotte (criterio 'storico-naturalistico').
  • La mera diversità di qualificazione giuridica fra due imputazioni non esclude automaticamente l'identità del fatto: occorre valutare gli elementi materiali (tempo, luogo, modalità, persone) per stabilire se si tratta della stessa condotta.
  • Le somme incamerate dall'ente offeso o rimborsate da terzi (es. compagnie assicurative che escutano polizze fideiussorie) possono ridurre il bene economico considerato profitto del reato e, quindi, giustificare una riduzione del sequestro; il giudice deve esaminare se il pagamento ha effettivamente eliminato la disponibilità di quel profitto nella sfera dell'imputato.
  • Il fatto che il convenuto non abbia poi rimborsato la compagnia assicurativa non determina automaticamente l'impossibilità di considerare eliso il profitto: la valutazione richiede accertamento sulle conseguenze reali dell'escussione delle polizze e sulla duplicazione di misure riparatorie o punitive.
  • In sede di rinvio il giudice deve osservare puntualmente le indicazioni della Corte di cassazione e motivare specificamente sui punti rimessi; la carenza motivazionale legittima l'annullamento e il rinvio.
  • Nel giudizio d'appello cautelare possono essere introdotti elementi nuovi purché siano strettamente connessi ai motivi di gravame, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione: pertanto, documenti attestanti l'incameramento o i pagamenti da parte di terzi vanno prodotti e valutati.
  • Se il valore sottoposto a vincolo eccede l'ammontare del profitto indicato nel provvedimento impositivo, il ricorrente deve contestare il quantum fornendo elementi di prova; tale deduzione deve essere valutata dal giudice sul merito dopo che sia chiarita la spettanza o meno del profitto contestato.

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