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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40188/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e tre mesi di reclusione per la violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore. Il fatto contestato consisteva nell'inosservanza del provvedimento di prevenzione che gli imponeva di presentarsi presso il commissariato in concomitanza con le competizioni sportive della propria squadra. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel merito, sosteneva che la circostanza che la partita si fosse svolta a porte aperte o chiuse sarebbe stata rilevante e che la motivazione di appello non avrebbe adeguatamente considerato tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso riproponesse in sostanza le stesse doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a lamentare genericamente carenze o illogicità motivazionali. Ha inoltre condiviso il rilievo della Corte territoriale secondo cui il fatto che la partita fosse a porte aperte o chiuse era irrilevante rispetto alla ratio dell'obbligo di presentazione, collegato alle esigenze di controllo della misura applicata; la Corte ha anche valorizzato l'appartenenza dell'imputato al gruppo ultras, ritenendola circostanza che rendeva poco credibile l'ignoranza degli incontri della squadra e, quindi, dell'obbligo di presentazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione per la continuazione tra i reati contestati; il testo non consente ulteriori precisazioni sul suo concreto impiego nella decisione.

  • art. 6, comma 2, L. 401/1989

    Norma sostanziale posta a base dell'obbligo di presentazione al commissariato in relazione a determinate manifestazioni sportive o a soggetti destinatari di misura di prevenzione; la Corte ne valorizza la funzione di controllo e prevenzione.

  • art. 6 L. 401/1989

    Disposizione richiamata insieme al comma 2 per definire l'obbligo violato dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo specifico e critico con gli argomenti della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una generica doglianza di carenza o illogicità, ma deve individuare puntualmente le ragioni per cui la motivazione sarebbe effettivamente viziata.
  • Nel giudizio di legittimità, la rilevanza di una circostanza fattuale va valutata in rapporto alla ratio della misura o dell'obbligo violato: elementi estranei alla finalità di controllo o prevenzione possono essere irrilevanti ai fini della sussistenza del reato.
  • Ai fini dell'obbligo di presentazione collegato ad eventi sportivi, la conoscenza delle competizioni può essere desunta anche dal contesto concreto, inclusa l'appartenenza dell'interessato a gruppi organizzati di tifosi, se tale dato è valorizzato dalla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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