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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un sindaco dimissionario di una società in liquidazione giudiziale, il quale chiedeva l’ammissione al passivo del credito di euro 19.407,56 in via privilegiata per l’attività professionale svolta. Il credito era stato escluso perché ritenuto insussistente o comunque non dovuto, in ragione della mancata esecuzione delle prestazioni nell’esercizio 2020 e dell’inesatto adempimento degli obblighi di vigilanza, anche sugli assetti organizzativi. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento della curatela ex art. 1460 c.c., sulla base della condotta omissiva del sindaco, che non avrebbe vigilato adeguatamente su gravi irregolarità contabili e gestorie emerse già nei bilanci 2018-2019, tra cui poste che avrebbero occultato la perdita integrale del capitale sociale e la crisi della società controllata estera. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità per asserita incompatibilità/obbligo di astensione del collegio giudicante, composto dagli stessi magistrati che avevano deciso altra causa relativa a un diverso componente del collegio sindacale; 2) nullità per pretesa mancata validità della costituzione del collegio, perché la designazione sarebbe avvenuta dopo la camera di consiglio; 3) violazione degli artt. 1460, 2222, 2223, 2233 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il debitore dovesse provare il proprio inadempimento e che il sindaco assume obbligazione di mezzi; 4) ulteriore violazione di norme civilistiche, societarie, del D.Lgs. n. 39/2020 e dei principi contabili e di revisione, assumendo che le contestazioni riguardassero compiti del revisore e che non vi fossero ex ante macroscopiche violazioni gestorie; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le deduzioni difensive circa l’aumento di capitale sottoscritto in misura superiore alle esigenze di cassa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. e la correlata ricusazione ex art. 52 c.p.c. sussistono solo quando il giudice si sia pronunciato nella medesima res iudicanda nel medesimo processo, non anche in un distinto procedimento, a maggior ragione se relativo ad altre parti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la formale designazione del collegio non incide sulla validità della decisione se la causa è stata effettivamente decisa dal collegio che l’ha assunta in decisione, e che la stampa informatica prodotta non dimostra un vizio della costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto, perché non si confrontavano con specifiche statuizioni del decreto impugnato e, soprattutto, miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; in particolare, la censura sul presunto fallimento della partecipata estera, sulla gravità delle omissioni del sindaco e sulla mancata considerazione delle deduzioni difensive atteneva a valutazioni fattuali. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    La curatela può opporre l’eccezione di inadempimento quando il professionista non abbia adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul suo incarico.

  • art. 51 c.p.c.

    L’obbligo di astensione del giudice opera solo nei casi previsti dalla norma, non per la sola circostanza di aver trattato in altro procedimento una questione analoga o relativa ad altra parte.

  • art. 52 c.p.c.

    La ricusazione presuppone una causa di astensione effettivamente sussistente; in mancanza di tale presupposto, la censura è infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sulla validità della decisione non è fondata se il collegio ha effettivamente deciso la causa.

  • art. 158 c.p.c.

    Il dedotto vizio processuale sulla costituzione del giudice non è rilevante quando la decisione risulta adottata dal collegio competente.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità denunciata non è configurabile in assenza di una concreta lesione della regolare costituzione del giudice.

  • art. 276 c.p.c.

    La causa è valida se la decisione è resa dal collegio che ha assunto la causa in decisione, indipendentemente dalla formalità della designazione.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di obbligazione di mezzi dell’attività professionale.

  • art. 2223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo ambito della disciplina dell’opera professionale.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina del compenso professionale e dell’obbligazione correlata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte non entra nel merito perché le censure sono inammissibili.

  • art. 2403 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per delimitare i doveri di vigilanza del sindaco.

  • art. 2403-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri/doveri di ispezione e controllo del collegio sindacale.

  • art. 2407 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità dei sindaci e doveri di vigilanza.

  • art. 2409-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell’ambito della revisione legale dei conti, per distinguere i compiti del revisore da quelli del sindaco.

  • art. 2409-ter c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai poteri del revisore legale.

  • art. 2426 n. 4 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di criteri di valutazione di bilancio e poste contabili.

  • art. 14 D.Lgs. n. 39/2020

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che alcune contestazioni attengono alla revisione contabile e non ai doveri del sindaco.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserito vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non esamina nel merito per inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’obbligo di astensione del giudice per precedente intervento in altra controversia non sorge quando il precedente intervento riguarda un diverso processo o altre parti, anche se la questione trattata è analoga.
  • La mancata o successiva formalizzazione della designazione del collegio non determina nullità della decisione se risulta che la causa è stata effettivamente decisa dal collegio che l’ha assunta in decisione e la costituzione del giudice emerge da un atto pubblico del processo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice territoriale, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti; le censure che si risolvono nella contestazione dell’apprezzamento probatorio sono inammissibili.
  • Il professionista incaricato di funzioni di controllo societario può vedersi opporre l’eccezione di inadempimento quando sia accertata una significativa omissione dei doveri di vigilanza, con conseguente diniego del compenso richiesto.
  • Le doglianze devono confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata; se attaccano solo in modo generico l’accertamento di fatto o la qualificazione delle attività svolte, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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