Cassazione Civile, Ordinanza n. 16357/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da una compravendita immobiliare del 21/01/2011, stipulata con intervento di una notaia e accompagnata da una scrittura privata a latere che prevedeva il deposito fiduciario presso la notaia di un assegno di euro 10.000, da consegnare alla venditrice al verificarsi della regolarizzazione catastale del torrino soprastante l'appartamento venduto. La venditrice aveva chiesto la consegna dell'assegno e il risarcimento del danno, sostenendo di aver adempiuto alle proprie obbligazioni; i giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo assente un valido titolo di proprietà sul lastrico solare soprastante il torrino. La Corte di cassazione, con sentenza n. 13661/2024, aveva invece accolto il ricorso della venditrice e cassato con rinvio. L'acquirente ha quindi proposto revocazione della sentenza di cassazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.: ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente supposto che la compravendita includesse il lastrico solare e che il prezzo fosse stato ridotto da euro 300.000 a euro 290.000, con consegna dell'assegno di euro 10.000 in deposito fiduciario, mentre dagli atti risultava che il lastrico non era compreso nel rogito e che la questione economica era stata regolata diversamente. Secondo la ricorrente, tale erronea percezione degli atti avrebbe inciso in modo decisivo sull'interpretazione del contratto e sulla conclusione della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, ma contestassero l'attività interpretativa e valutativa svolta nella sentenza n. 13661/2024 in ordine al contenuto del rogito e della scrittura privata collegata. Ha richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una mera svista materiale, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare l'interpretazione di un contratto né una sua qualificazione giuridica. Poiché i motivi investivano proprio l'esegesi degli atti negoziali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come base normativa del ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione
l'errore revocatorio deve essere una mera svista percettiva su un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non può riguardare attività interpretativa o valutativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente riscontrabile dagli atti, consistente nell'affermazione dell'esistenza di un fatto in realtà escluso in modo incontrovertibile o nella negazione di un fatto positivamente e incontestabilmente accertato.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la doglianza riguarda l'interpretazione di un contratto, la valutazione del suo contenuto o la successiva qualificazione giuridica della pattuizione: in tali ipotesi si denuncia, semmai, un errore di giudizio.
- Perché il vizio sia deducibile in revocazione, il fatto asseritamente travisato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve risultare decisivo rispetto alla decisione impugnata.
- La revocazione non può essere utilizzata come rimedio surrettizio per contestare il modo in cui la Corte ha letto e valorizzato gli atti di causa; il controllo è limitato agli atti interni del giudizio di cassazione e alla sola evidenza del travisamento percettivo.
Come è indicizzato
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