Sentenza del 06/09/2024 n. 24077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle ritenute applicate ai dividendi e agli interessi su finanziamento soci distribuiti da A.A. S.p.A. negli anni 2014 e 2015. Il Fondo invocava l’esenzione prevista dal paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Oman, sostenendo di essere il beneficiario effettivo dei dividendi percepiti indirettamente tramite Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership e Fourth Cinven Fund FCPR. La CTR dell’Abruzzo aveva ritenuto insufficienti le certificazioni bancarie a provare la titolarità effettiva, negato la trasparenza fiscale degli intermediari e considerato ostativa la localizzazione del principal place of business in Guernsey. In Cassazione, il Fondo ha dedotto: nullità della sentenza per carente esposizione dei fatti; violazione della Convenzione e delle norme sullo scambio di informazioni; erronea valutazione della prova del flusso dei dividendi; erroneo diniego della trasparenza e della qualità di beneficiario effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: pur senza una concisa esposizione dei fatti, la sentenza della CTR era intelligibile e le sue ragioni erano identificabili. Ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto. Ha chiarito che la LP, costituita nel Regno Unito, restava un’entità di diritto inglese nonostante la successiva localizzazione del principal place of business in Guernsey; inoltre, lo scambio di informazioni era comunque attuabile in ragione della natura incontroversa di fondo sovrano del richiedente. La CTR avrebbe dovuto esaminare le certificazioni relative al flusso finanziario e valutare anche fatti e circostanze, non soltanto le clausole statutarie, per accertare la qualità di beneficiario effettivo; doveva inoltre considerare la presunzione, salvo prova contraria, che la redditività degli investimenti in Italia fosse destinata alle finalità istituzionali del Fondo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese. Non ha disposto direttamente il rimborso: il giudice di rinvio dovrà compiere gli accertamenti richiesti.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
Non ricorre, dunque, nella fattispecie in esame, il denunciato error in procedendo con riferimento alla dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, avuto riguardo all'intellegibilità della decisione e delle ragioni poste a suo fondamento che denotano una sufficiente comprensione dei fatti di causa.
La mancanza di una distinta esposizione dei fatti non comporta nullità se la motivazione consente comunque di comprendere la decisione e le ragioni che la sostengono.
stabilendo, infatti, il menzionato par. 5 del Protocollo aggiuntivo alla citata Convenzione che, per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 della Convenzione medesima, in tema di imponibilità dei dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro stato contraente, sostanzialmente conforme al modello di Convenzione OCSE, "lo State General Reserve Fund, interamente posseduto e controllato dal Sultanato dell'Oman, è esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia del Fondo stesso".
Il Fondo sovrano omanita può invocare l’esenzione convenzionale sui redditi e sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia, purché sia dimostrato che è il beneficiario effettivo dei dividendi.
Art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 e decreto ministeriale 4 settembre 1996
Premesso che l'avere la CTR localizzato nel baliato di Guernsey, inserito nell'elenco degli Stati con i quali è possibile attuare lo scambio d'informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996, attuativo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239-1996, solo a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 1), lett. a), del D.M. 9 agosto 2016, il principal place of business di LP non tiene conto del fatto che esso fosse, all'atto della propria costituzione, localizzato nel Regno Unito, restando pertanto un'entità di diritto inglese da un punto di vista societario e fiscale, indipendentemente dalla successiva localizzazione del proprio principal place of business al di fuori del Regno Unito medesimo.
La successiva localizzazione dell’attività principale in un altro territorio non modifica, di per sé, la natura giuridica e fiscale inglese della LP, costituita nel Regno Unito. La verifica dello scambio di informazioni non può quindi basarsi soltanto sulla localizzazione successiva.
La qualità di beneficiario effettivo e il diritto al rimborso richiedono prova, ma tale accertamento deve considerare le certificazioni sul flusso finanziario e l’insieme dei fatti e delle circostanze rilevanti, non soltanto le clausole legali o contrattuali.
Massime di principio
- Per applicare un’esenzione convenzionale sui dividendi, la natura pubblica o sovrana dell’investitore non basta da sola: occorre provare che esso sia il beneficiario effettivo dei redditi. La prova può derivare da documenti sui flussi finanziari e da fatti e circostanze complessivi, oltre che da clausole contrattuali o statutarie.
- Quando una società o un fondo interposto non ha un obbligo assoluto di distribuire i proventi, ciò non esclude automaticamente che l’investitore a monte sia il beneficiario effettivo: va verificato in concreto se esista un obbligo giuridico o sostanziale di riversare i redditi ad altri.
- La costituzione di un’entità in un Paese e la sua successiva operatività o localizzazione in un altro sono profili distinti: la seconda non modifica automaticamente la legge societaria e fiscale applicabile all’entità.
- Il giudice di merito che decide sulla qualità di beneficiario effettivo deve esaminare concretamente le prove bancarie e considerare, salvo elementi contrari, se la redditività degli investimenti sia coerente con le finalità istituzionali del fondo sovrano.
- Una motivazione priva di una sezione autonoma sui fatti non è necessariamente nulla, se dal testo si comprendono la decisione e le sue ragioni.
- La cassazione con rinvio per carente esame delle prove non equivale al riconoscimento definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti indicati e decidere nuovamente la domanda.
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