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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08427/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare veniva emesso decreto di trasferimento del lotto aggiudicato. Il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 618, comma 2, c.p.c. per chiederne la nullità o la revoca, deducendo inizialmente tre profili: (a) illegittimità dell'avviso di vendita, perché prevedeva una cauzione del 50% anziché del 10% stabilito nell'ordinanza originaria, salvo aumento solo dopo due decadenze; (b) illegittimità del mancato recepimento di un rilancio formulato in gara da un terzo offerente per un importo asseritamente corretto poco dopo lo scadere del minuto finale; (c) ove anche l'ordinanza fosse stata modificata, difetto di pubblicità della modifica ai sensi degli artt. 490 e 570 c.p.c. in assenza di ragioni oggettive. In cassazione il ricorrente ha poi rinunciato al primo motivo e ha insistito sul secondo, lamentando violazione degli artt. 490 e 570 c.p.c. perché la modifica dell'ordinanza di vendita non sarebbe stata pubblicizzata, mentre il sito delle vendite riportava solo l'ordinanza originaria.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo che, non essendo la sentenza impugnata stata notificata, il ricorso fosse stato proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Ha poi dichiarato infondato il motivo residuo: ha affermato che l'ordinanza di vendita è la lex specialis del subprocedimento esecutivo e che può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione prima della vendita, per ragioni oggettive e con pubblicità nelle forme di legge; tuttavia, nel caso concreto, le modifiche erano marginali e riguardavano soltanto il presupposto per l'innalzamento della cauzione, possibilità già prevista dall'originaria ordinanza. Perciò non era necessaria una nuova integrale pubblicizzazione dell'ordinanza modificata, risultando sufficiente il richiamo alle modifiche inserito nell'avviso di vendita. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascuna resistente e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 618, comma 2, c.p.c.

    è il rimedio processuale utilizzato per introdurre il giudizio di merito dopo la fase cautelare dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 591-ter c.p.c.

    richiamato quale sede del reclamo avverso gli atti del professionista delegato nella vendita forzata

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato in relazione alle decadenze dell'aggiudicatario e al possibile aumento della cauzione

  • art. 490 c.p.c.

    impone la pubblicità degli atti della vendita forzata; la Corte precisa però che, se le modifiche dell'ordinanza sono marginali e già richiamate nell'avviso di vendita, non occorre una nuova integrale pubblicizzazione

  • art. 570 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità della vendita; la Corte esclude la nullità in concreto per la mancata nuova pubblicazione dell'ordinanza modificata

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per proporre impugnazione quando la sentenza non sia stata notificata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo la procedura accelerata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'ordinanza di vendita nell'espropriazione immobiliare costituisce la lex specialis del subprocedimento e deve essere rigorosamente osservata, perché incide sulle determinazioni degli offerenti e sulla parità di condizioni tra i partecipanti alla gara.
  • Il giudice dell'esecuzione può modificare o revocare l'ordinanza di vendita prima dell'esperimento, purché ricorrano ragioni oggettive e siano rispettate le forme di pubblicità prescritte.
  • La mancata integrale ripubblicazione dell'ordinanza di vendita non determina nullità quando la modifica sia meramente marginale, incida solo su un presupposto già contemplato dall'ordinanza originaria e sia comunque adeguatamente richiamata nell'avviso di vendita pubblicato.
  • In materia di vendita forzata, la nullità per difetto di pubblicità va valutata in concreto alla luce dell'effettiva incidenza della modifica sulla conoscibilità delle condizioni di gara da parte dei potenziali offerenti.
  • Il ricorso per cassazione è tempestivo nel termine semestrale ex art. 327 c.p.c. se la sentenza impugnata non risulta notificata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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