Cassazione Penale, Sentenza n. 36401/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pangaro ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato non estinta la pena (1 anno di arresto) per esito negativo dell'affidamento in prova e ne aveva disposto la revoca con efficacia retroattiva. Il ricorso sviluppava tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità della condotta ai fini della declaratoria di esito negativo (art. 47, comma 11, Ord. pen.), sostenendo che le violazioni contestate erano episodiche e non tali da compromettere il recupero; 2) errata valutazione sull'efficacia retroattiva della revoca (art. 47, comma 12, Ord. pen.), lamentando che non è stato computato come pena espiata il periodo di affidamento vissuto fino al 4 ottobre 2021 e che non sono state considerate relazioni terapeutiche (Ser.D.); 3) omissione di esame della domanda di detenzione domiciliare nell'ambito del giudizio di esito, chiedendo un'applicazione analogica dell'art. 51-ter Ord. pen. per poter sostituire la pena detentiva ancora da espiare con una misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che la valutazione della non idoneità al recupero sociale fosse congruamente motivata sulla base delle relazioni del servizio sociale e della documentazione, e che la revoca con efficacia retroattiva fosse stata correttamente motivata tenendo conto della gravità e della protrazione delle trasgressioni, non essendovi elementi concreti dal ricorrente per rimettere in discussione il computo della pena. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha stabilito che, pur non potendo il giudice dell'esito sostituire la pena da espiare con un'altra misura alternativa per analogia all'art. 51-ter, il Tribunale di sorveglianza, una volta dichiarata la non estinzione della pena, ha il potere-dovere di esaminare la domanda di misura alternativa (in particolare la detenzione domiciliare) relativa alla pena che il condannato dovrà scontare ex novo. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, Ord. pen.
Disciplina la declaratoria di esito negativo dell'affidamento in prova per comportamenti di particolare gravità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha considerato l'insieme della condotta, non singoli episodi isolati.
art. 47, comma 12, Ord. pen.
Regola la dichiarazione di esito negativo con revoca retroattiva e l'esecuzione ex novo della pena; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente determinato il 'quantum' residuo da espiare valutando durata delle limitazioni e condotta dell'affidato.
Prevede la sospensione cautelativa e la possibilità, in corso di esecuzione, di sostituire o adeguare le misure in corso; la Corte ha affermato che questa norma non può essere estesa per consentire al giudice dell'esito di sostituire la pena da espiare con altra misura, ma non impedisce che quel giudice esamini la domanda di misura alternativa relativa alla pena da scontare.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante per l'opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza; citata a indicare la base processuale dell'opposizione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla materia dell'esecuzione delle misure alternative e dei relativi provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
art. 47-ter, comma 1-quater, Ord. pen.
art. 47-ter, comma 1-quater, Ord. pen.
Prevede la possibilità per il condannato, dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, di chiedere misure alternative; la Corte ha richiamato tale norma per spiegare che la domanda di detenzione domiciliare nel giudizio di esito costituisce un'anticipazione legittima della domanda che potrà essere riproposta durante l'esecuzione.
art. 58-quater, Ord. pen.
Norma che limita talune applicazioni di misure alternative in caso di revoca dell'affidamento; la Corte ha precisato che tale divieto non opera automaticamente nel giudizio di esito e non impedisce l'esame della domanda di misura alternativa da parte del tribunale.
art. 656, comma 7, cod. proc. pen.
art. 656, comma 7, cod. proc. pen.
Disciplina sulla sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero; richiamata per chiarire che l'avvio dell'esecuzione della pena disposta ex art. 47, comma 12, non può essere sospeso dal PM secondo questa norma.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'esito dell'affidamento in prova il Tribunale valuta l'intero arco temporale della misura e la complessiva condotta dell'affidato; episodi isolati non sono decisivi se non comprovano un fallimento complessivo del percorso rieducativo.
- La dichiarazione di esito negativo con revoca retroattiva comporta, salvo diversa decisione, l'esecuzione della pena residua in ambito carcerario, e il Tribunale deve determinare il 'quantum' ancora dovuto sulla base di un giudizio sintetico e complessivo.
- Pur non essendo consentita per analogia l'applicazione automatica dell'art. 51-ter nel giudizio di esito per sostituire la pena da espiare con un'altra misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza è comunque tenuto a esaminare la domanda di misura alternativa (es. detenzione domiciliare) relativa alla pena che il condannato dovrà scontare dopo la revoca retroattiva.
- Il diritto del condannato a chiedere misure alternative non viene meno con la declaratoria di fallimento dell'affidamento: la domanda può essere valutata sia nel giudizio di esito (e va esaminata) sia nuovamente dopo l'inizio dell'esecuzione della pena.
- In Cassazione la valutazione di merito sulle condotte e la rieducazione è sindacabile solo nei limiti di vizio di legge o manifesta illogicità; dunque le critiche che prospettano una lettura alternativa dei fatti non superano il filtro dell'impugnazione per cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e documentata.
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