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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04148/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di un soggetto iscritto alla gestione separata per contributi riferiti all'anno 2008. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito, assumendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza dell'obbligo contributivo (16 giugno 2009) e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, in relazione agli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere una sospensione del termine di prescrizione per la mancata esposizione, nella dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata. Il ricorrente richiamava precedenti di legittimità favorevoli alla propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento più recente, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi, e che deve tenersi conto anche di eventuali differimenti dei termini di versamento previsti da disposizioni speciali. Nel caso concreto, il termine di pagamento per il saldo 2008 era individuato nel 6 luglio 2009; pertanto, alla data della notifica dell'atto interruttivo del 30 giugno 2014 il credito non era ancora prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva devono essere considerati anche gli eventuali differimenti legali o regolamentari del termine di versamento applicabili alla specifica annualità.
  • La mancata esposizione dei redditi o degli obblighi contributivi nella dichiarazione fiscale non sposta di per sé il dies a quo della prescrizione, se il termine di pagamento è comunque individuabile secondo la disciplina applicabile.
  • Quando il credito contributivo è ancora nei termini alla data dell'atto interruttivo, non può essere dichiarata la prescrizione del credito stesso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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