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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16815/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza avevano promosso davanti al TAR del Lazio un giudizio amministrativo volto ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico sino all'effettiva attuazione della previdenza complementare e, in via subordinata, il risarcimento dei danni da mancato tempestivo avvio delle procedure necessarie. Poiché quel giudizio si era protratto per un tempo ritenuto irragionevole, i medesimi interessati avevano già ottenuto dalla Corte d'appello di Roma, con decreto del 21.9.2019, un primo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001. Successivamente, ritenendo che il giudizio presupposto fosse continuato ancora per circa un ulteriore anno fino alla sentenza del TAR del 20.2.2020, avevano proposto un nuovo ricorso per ottenere un secondo indennizzo per quel segmento temporale ulteriore. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva però rigettato la domanda ritenendo che i ricorrenti avessero frazionato illegittimamente il credito indennitario e che la nuova domanda integrasse abuso del processo e violazione dei principi di lealtà processuale e giusto processo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 L. n. 89/2001, sostenendo che la seconda domanda di equa riparazione è consentita quando, dopo il primo decreto di liquidazione, il processo presupposto prosegue e maturi un ulteriore ritardo non ancora coperto dal primo indennizzo; hanno inoltre escluso che si trattasse di abuso del processo o di frazionamento vietato, poiché l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale non era ancora maturato al momento del primo decreto e la parte poteva scegliere tra integrazione della domanda e autonoma nuova azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato l'assunto della Corte d'appello secondo cui la proposizione di una seconda domanda di equa riparazione per il solo periodo successivo al primo decreto costituirebbe abuso del processo o illegittimo frazionamento del credito. Ha affermato che, quando al momento del primo decreto non era ancora maturato l'intero ulteriore credito indennitario, il danneggiato può proporre un'autonoma domanda per il segmento di irragionevole durata successivo, senza che ciò violi buona fede o giusto processo. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Consacra il diritto a una decisione entro un termine ragionevole riferito all'intera durata del processo presupposto.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    L'equa riparazione presuppone un evento lesivo già verificatosi; l'indennizzo può essere riconosciuto per l'ulteriore durata irragionevole del processo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    Richiamato quale parametro per la liquidazione dell'indennizzo da ritardo irragionevole.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    La proposizione della domanda di equa riparazione è consentita anche in pendenza del processo presupposto.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto della corte d'appello in materia di equa riparazione.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale come parametro di lealtà processuale, ma ritenuto non violato dalla proposizione della seconda domanda.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo non esclude la proposizione di un'autonoma domanda per l'ulteriore ritardo non ancora coperto dal primo indennizzo.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, il giudice deve considerare che il danno da irragionevole durata può maturare progressivamente; se il primo decreto ha coperto solo una parte del ritardo, il segmento successivo può essere fatto valere con una nuova domanda quando sia effettivamente maturato.
  • La proposizione di una seconda domanda di indennizzo per il solo periodo successivo a quello già liquidato non integra, di per sé, abuso del processo né frazionamento vietato del credito, se al momento del primo provvedimento l'ulteriore pretesa non era ancora maturata.
  • La facoltà di chiedere l'equa riparazione in pendenza del giudizio presupposto non impone alla parte di anticipare in un'unica domanda anche il pregiudizio futuro non ancora verificatosi; resta possibile una successiva azione per l'ulteriore ritardo.
  • Ai fini della responsabilità da durata irragionevole, il danno non patrimoniale è normalmente presunto una volta accertata la violazione del termine ragionevole, senza necessità di specifica prova del patema sofferto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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