Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente bancario che aveva chiesto: l'iscrizione al Ruolo "A" a decorrere dall'agosto 1977, il conseguente inquadramento nel grado superiore di Vice Capo Ufficio Ruolo "A" dall'autunno 1987 e la corresponsione di una provvidenza per i dipendenti colpiti dal terremoto a partire dal marzo 1981. La Corte d'appello aveva accolto solo quest'ultima domanda, negando invece il diritto all'inquadramento superiore perché, pur essendo tempestiva la comunicazione del titolo di studio necessario, la promozione non era automatica ma subordinata anche a requisiti di anzianità e merito; tali ulteriori presupposti erano stati allegati in modo ritenuto tardivo solo in appello. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come domanda nuova la deduzione dei requisiti di merito a sostegno dell'avanzamento, poiché tali elementi sarebbero già stati compresi nella domanda originaria o comunque nella censura proposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di specifica indicazione dei motivi di impugnazione e degli atti processuali rilevanti, non avendo riprodotto adeguatamente il contenuto del ricorso introduttivo né dimostrato che i requisiti di merito fossero stati dedotti già in primo grado. In assenza di tali allegazioni, la Corte ha reputato conforme a diritto la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la novità delle allegazioni solo in appello e, quindi, dichiarato inammissibile la domanda nuova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come norma evocata dal ricorrente per contestare il divieto di domande nuove in appello; la Corte, però, centra la decisione soprattutto sull'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione dei motivi e degli atti su cui si fonda, non potendo essere assolto l'onere mediante rinvio generico ad atti del giudizio di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione è richiesta a pena di inammissibilità, qualunque sia il tipo di errore denunciato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorrente deve esporre in modo completo la vicenda processuale e i fatti rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti, i documenti e i fatti processuali su cui fonda la censura, consentendo alla Corte il controllo immediato della decisività delle doglianze.
- La deduzione, per la prima volta in appello, di fatti costitutivi diversi da quelli posti a base della domanda originaria integra domanda nuova quando altera la causa petendi e introduce una pretesa sostanzialmente diversa da quella sottoposta al primo giudice.
- Quando la domanda di avanzamento o di riconoscimento di un trattamento superiore dipende da presupposti di anzianità e merito, la parte che contesta la decisione di merito deve dimostrare di aver dedotto tali presupposti già nel giudizio di primo grado; in mancanza, la censura sulla novità delle allegazioni non può essere utilmente scrutinata.
- Il divieto di domande nuove in appello opera anche quando i nuovi fatti dedotti incidano sui fatti costitutivi del diritto azionato e modifichino l'oggetto sostanziale della controversia.
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