Cassazione Civile, Ordinanza n. 11187/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un gruppo societario che, per il 2009, aveva aderito al regime IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia contestava la compensazione di crediti IVA per oltre 6,6 milioni di euro senza rilascio delle garanzie fideiussorie richieste; una parte del credito era riferita a eccedenze pregresse della controllante e un'altra ai crediti trasferiti dalle controllate. Furono emessi avvisi di recupero verso controllante e controllate e furono irrogate sanzioni. Successivamente, in ragione dell'ammissione delle società all'amministrazione straordinaria, l'agente della riscossione notificò cartelle ed iscrizioni a ruolo straordinario. Le società impugnarono gli atti; la CTR ritenne legittima l'iscrizione a ruolo ma annullò le cartelle, ritenendo che esse costituissero atti prodromici all'esecuzione coattiva, vietata dalla procedura concorsuale. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 19 d.lgs. n. 112/1999 per avere la CTR escluso la legittimità della cartella; violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 270/1999 per avere equiparato la cartella a un atto esecutivo; violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 per avere escluso il diritto all'aggio. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la cartella non ha efficacia esecutiva, non dà inizio all'esecuzione forzata e, nelle procedure concorsuali, serve a cristallizzare il credito erariale in vista dell'insinuazione al passivo, inclusi gli accessori e l'aggio; ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla giustizia tributaria di secondo grado del Molise.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Molise n. 444/2019 e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'appello dell'agente della riscossione applicando il principio per cui la cartella di pagamento, anche in pendenza di amministrazione straordinaria, è atto di cristallizzazione del credito e non atto esecutivo, con conseguente legittimità della sua emissione e possibilità di includere nel credito anche l'aggio, da valutarsi in sede concorsuale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
norma che consente l'opzione per il regime IVA di gruppo richiamata come base del rapporto fiscale contestato.
art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità e i termini di emissione/notifica della cartella di pagamento.
art. 19 del d.lgs. n. 112/1999
richiamato in relazione agli obblighi dell'agente della riscossione e al discarico delle somme iscritte a ruolo per inesigibilità.
art. 48 del d.lgs. n. 270/1999
invocato per il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nell'amministrazione straordinaria; la Corte precisa che il divieto non colpisce l'emissione della cartella come atto non esecutivo.
art. 17 del d.lgs. n. 112/1999
richiamato per sostenere che l'aggio remunera l'attività complessiva dell'agente della riscossione e non singoli atti.
art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 347/2003
menzionato come base normativa dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nel periodo rilevante.
art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004
richiamato come norma che consente l'atto di recupero dei crediti indebitamente compensati, con funzione accertativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazioni di legge.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- La cartella di pagamento svolge funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione al pagamento, ma non ha di per sé efficacia esecutiva né coincide con l'inizio dell'esecuzione forzata, che si avvia con il pignoramento.
- Nelle procedure concorsuali, compresa l'amministrazione straordinaria, la notificazione della cartella può essere legittimamente effettuata per cristallizzare il credito erariale e consentirne l'insinuazione al passivo, senza che ciò integri violazione del divieto di azioni esecutive individuali.
- Il divieto concorsuale di esecuzione individuale non impedisce gli atti funzionali all'accertamento e alla formazione del credito da insinuare, purché non siano rivolti alla riscossione coattiva individuale.
- L'aggio dell'agente della riscossione, in presenza di procedura concorsuale, deve essere considerato nella complessiva cristallizzazione del credito e la sua natura concorsuale va valutata dal giudice della procedura, non dal giudice tributario limitatamente alla cartella.
- L'apertura di una procedura concorsuale non esonera il contribuente dal rispetto dei presupposti sostanziali e formali dell'obbligazione tributaria, né priva l'erario del potere di compiere gli atti necessari a fissare definitivamente l'ammontare del credito.
- La cartella, anche se talvolta assimilata funzionalmente al precetto, nelle procedure concorsuali non può essere letta come intimazione al pagamento individuale nei termini di legge, ma come atto di supporto alla tutela del credito nel concorso.
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