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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31174/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'ICI per l'anno 2011 e dell'IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, versate in relazione a un terreno che, in base al Piano di Governo del Territorio adottato e approvato dal Comune, era stato incluso in un ambito di trasformazione urbanistica. Successivamente, tali deliberazioni comunali erano state annullate dal giudice amministrativo, con sentenze confermate in appello, e la società proprietaria aveva sostenuto che, per effetto di tale annullamento, il terreno dovesse considerarsi mai edificabile, con conseguente diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sull'individuazione delle aree fabbricabili ai fini ICI e IMU, sostenendo che la qualificazione edificatoria rileva fiscalmente già dall'adozione dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla successiva approvazione o dalle vicende caducatorie, e che dunque l'annullamento degli atti urbanistici non elimina retroattivamente la debenza del tributo per i periodi anteriori alla caducazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, ai fini ICI e IMU, l'edificabilità del terreno va valutata con riferimento alla qualificazione urbanistica attribuita dallo strumento adottato dal Comune, e che l'annullamento giurisdizionale degli atti urbanistici non incide, in via retroattiva, sulla natura edificabile del bene ai fini fiscali per i periodi d'imposta già maturati. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504

    «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione...»

    La nozione fiscale di area fabbricabile è ampia e può fondarsi sulla mera potenzialità edificatoria desumibile dagli strumenti urbanistici o dalle possibilità effettive di edificazione.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005 n. 203 conv. in L. 2 dicembre 2005 n. 248

    «un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»

    Norma di interpretazione autentica che, ai fini ICI, rende rilevante la destinazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico generale adottato.

  • art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248

    «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»

    Norma di interpretazione autentica a portata generale e retroattiva, applicabile anche ad altri tributi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria del terreno.

  • art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011 n. 214

    «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»

    Per l'IMU il presupposto e la nozione di area fabbricabile richiamano la disciplina dell'ICI.

  • art. 384, comma 1, cod. proc. civ.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI e dell'IMU, un'area va considerata fabbricabile già quando la sua edificabilità risulti dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che rilevino l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
  • L'annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non elimina, per i periodi d'imposta già maturati, la qualificazione edificatoria che il bene aveva acquisito ai fini fiscali in base all'adozione del piano.
  • La base imponibile dei terreni edificabili deve essere determinata tenendo conto della loro effettiva e attuale potenzialità edificatoria, secondo una nozione fiscale ampia e improntata alla mera potenzialità di edificazione.
  • Le sopravvenienze che incidono sulla validità o efficacia dello strumento urbanistico non incidono automaticamente sul presupposto impositivo dei periodi precedenti, ove il fatto imponibile sia istantaneo e già perfezionato.
  • Quando il principio di diritto è ormai consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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